Assegnazione di risorse del programma nazionale straordinario di investimenti in sanita'. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67. Settore maternoinfantile

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Assegnazione di risorse del programma nazionale straordinario di i nvestimenti in sanita'. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67.

Settore maternoinfantile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che a utorizza un programma pluriennale di interventi in materia di r istrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del p atrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze s anitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti p er l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 n el triennio 1988/90; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla l egge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di e dilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono s tate apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 d ella legge n. 67/1988; Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le m odalita' per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti r elativi a progetti per i quali, entro il termine di cui al comma 2, n on sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone, a ltresi', di riservare, nell'ambito di tali finanziamenti, una quota p ari a 200 miliardi di lire per la realizzazione degli interventi di c ompletamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati n ello stesso articolo; Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito d alla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e a l 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, c omma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995; Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l 'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante d isposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del b ilancio e della programmazione economica nonche' per il riordino d elle competenze di questo Comitato, a norma del predetto art. 7 d ella legge n. 94/1997; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto l egislativo n. 430/1997, in base al quale e' previsto che i compiti d i gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente a...

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