Intorno ai concetti di legittimità ed efficienza
Autore | Giuseppe Cogliandro |
Occupazione dell'autore | Presidente della Corte dei Conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali. |
Pagine | 289-291 |
Page 289
INTORNO AI CONCETTI DI LEGITTIMITÀ ED EFFICIENZA Giuseppe COGLIANDRO*
Riprendendo lo spunto del presidente Coraggio, vorrei analizzare il rapporto tra eficienza e legittimità. C’è davvero il rischio, come stato prospettato, che il perseguimento dell’eficienza pregiudichi la legittimità?
Ritengo di no.
Premetto che utilizzerò il termine “eficienza” in senso ellittico, per intendere estensivamente, in conformità alla normativa nazionale ed europea ed alla prassi internazionale, l’intera triade dei principi di eficacia, eficienza ed economicità.
Ciò detto, escludo che possa esistere il rischio preigurato perché la relazione semantica tra legittimità ed eficienza non è dicotomica disgiuntiva alternativa (del tipo aut/aut: sì o no, vero o falso, acceso o spento), ma semplicemente diversa, e quindi aggiuntiva, complementare.
Il mio convincimento si basa su due ordini di argomenti: uno normativo, l’altro concettuale.
Sul piano normativo, rilevo che sia il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sia la legge italiana sul controllo della Corte dei conti considerano aggiuntive le due nozioni. Il testo europeo al riguardo è chiarissimo: “La Corte dei conti (europea) controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione inanziaria” (art. 287 TFUE); l’espressione >, in base all’art. 27 del Regolamento inanziario dell’Unione (regolamento CE n. 1605/2002) comprende i principi di “economicità, eficienza, eficacia”. Parimenti inequivocabile sul punto la norma italiana (art. 3, comma 4, legge n. 20/1994): “La Corte dei conti svolge … il controllo successivo sulla gestione del bilancio … veriicando la legittimità e la regolarità delle gestioni … (e) … valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa”. Quest’ultima locuzione è certo antiquata. Essa, però, alla luce della normativa sul controllo interno (art. 1, comma 1, lettera b], d.lgs. n. 286/1999) e per effetto del richiamo contenuto nell’art. 7, comma 7, della legge 131/2003, deve intendersi equivalente alla dizione europea “sana gestione inanziaria”, ossia ai principi di eficacia, eficienza ed economicità.
Anche sul piano dottrinale sussistono importanti differenze tra legittimità ed eficienza.
* Presidente della Corte dei Conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali.
Page 290
La prima è che la legittimità è un concetto assoluto: un atto è...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA