Obiettivi e problematiche nella fase di avvio del federalismo fiscale

AutoreAldo Carosi
Occupazione dell'autoreGiudice della Corte Costituzionale
Pagine269-288
OBIETTIVI E PROBLEMATICHE NELLA FASE DI AVVIO DEL
FEDERALISMO FISCALE
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La riforma del sistema delle autonomie territoriali, avviata con la radicale mo-
dica del titolo V della Costituzione per opera della legge costituzionale n. 3/01, è
ripresa con forza attraverso la emanazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 in tema
di federalismo scale.
La copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale accumulatasi nell’ultimo
decennio ha fornito ampi chiarimenti circa il perimetro di riferimento in cui può
essere contenuta la legislazione attuativa del titolo V: in questo è certamente com-
preso, anzi ne costituisce magna pars, il rapporto scale tra cittadini, Stato centrale,
Regioni e sistema delle autonomie.
Ferma la inviolabilità dell’unità giuridica e nanziaria dello Stato, intangibile
anche alla luce degli impegni europei, la legge 42/09 e i decreti delegati che ne di-
scendono disciplinano i rapporti intercorrenti tra responsabilità scale, autonomia
di spesa e salvaguardia dei diritti civili e sociali, come sanciti nella prima parte della
Costituzione.
Tra i suoi obiettivi vi è quindi quello di garantire autonomia di entrata e di spesa
agli enti territoriali, salvaguardando i principi di solidarietà e di coesione sociale.
In questo percorso di valorizzazione delle autonomie, il legislatore ritiene ine-
vitabile il superamento del criterio della spesa storica, al ne di implementare le
responsabilità di gestione locale e la effettività e trasparenza del controllo democra-
tico nei confronti degli eletti.
Passaggi ineludibili del processo avviato sono considerati:
•  la determinazione dei princìpi fondamentali del coordinamento della nanza
pubblica e del sistema tributario;
•  l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con mi-
nore capacità scale per abitante e lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella
prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese (federalismo
solidale);
•  l’accrescimento del patrimonio di comuni, province, città metropolitane e re-
gioni;
•  la determinazione dell’ordinamento speciale per Roma capitale;
•  l’armonizzazione dei principi contabili delle autonomie territoriali.
* Giudice della Corte Costituzionale
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La legge contiene una delega per l’emanazione di più decreti per il raggiungi-
mento di tali scopi.
L’articolo 2, comma 4, prevede che, decorso il termine per l’espressione dei pare-
ri sui decreti legislativi attuativi della delega, i decreti stessi possano essere comun-
que adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modicazioni,
rendendo comunicazioni davanti a ciascuna di esse. Decorsi 30 giorni dalla data
della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via deni-
tiva. Il Governo, qualora, anche a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari,
non intenda conformarsi all’intesa raggiunta in conferenza unicata, trasmette alle
Camere e alla stessa Conferenza unicata una relazione nella quale sono indicate le
speciche motivazioni di difformità dall’intesa.
Questa disposizione ha avuto particolare rilevanza nell’esame dello schema di
decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo scale municipa-
le, originariamente rubricato come atto del governo numero 292 e, a seguito della
mancata espressione del parere favorevole in sede camerale, rinviato con modiche
come atto del Governo numero 292 bis.
Ad oggi, appunto, sono stati emanati tre decreti delegati mentre il citato 292 bis
è ancora in corso di perfezionamento.
Il decreto delegato 85 del 2010 ha regolato la materia del federalismo demaniale.
L’obiettivo di detto decreto è la valorizzazione del patrimonio pubblico, median-
te l’attribuzione dei beni agli enti di base esponenziali degli interessi dei territori di
ubicazione dei beni.
In tal senso il legislatore vuole potenziare le possibilità di utilizzazione di un
patrimonio talvolta trascurato o messo a reddito in modo inadeguato.
Attraverso questo trasferimento, l’auspicio è quello di recuperare risorse a costo
zero, mediante la valorizzazione di beni un tempo improduttivi.
Il decreto legislativo 219 del 2010 si è, invece, occupato di Roma capitale. Esso
congura l’ordinamento provvisorio della capitale, in attesa che sia attuata la più
generale disciplina delle città metropolitane.
Così viene anticipata la nascita dell’ente territoriale Roma capitale, del qua-
le sono specicati e disciplinati gli organi di governo: l’Assemblea capitolina, la
Giunta capitolina e il Sindaco.
Vi sono poi due decreti i quali, senza sminuire l’importanza di quelli preceden-
temente elencati, hanno la prerogativa di riformare in modo radicale l’ordinamento
degli enti locali: di essi uno, il decreto legislativo 216 del 2010, è già stato emanato
mentre l’altro, il tormentato provvedimento sul federalismo municipale, non ha an-
cora concluso - come detto - il suo iter legislativo.
Di essi è opportuna una più analitica descrizione.
Altri decreti, inne, sono in corso di predisposizione: tra essi spicca quello ine-
rente alle nuove regole contabili degli enti locali.

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