LEGGE 3 agosto 1998, n. 315 - Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca

Coming into Force01 Settembre 1998
Enactment Date03 Agosto 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/08/31/098G0366/CONSOLIDATED/20191230
Published date31 Agosto 1998
Official Gazette PublicationGU n.202 del 31-08-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. E' autorizzata la spesa:

    1. di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1 gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

    2. di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti da attivita' di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonche' dall'attribuzione di compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle predette attivita'. L'importo dei compensi e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

    3. di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche;

    4. di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un fondo per interventi di supporto alla programmazione, al riordino e alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica, da ripartire con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. A valere sul fondo e nei limiti della disponibilita' di cui alla presente lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le indennita' per i componenti, per attivita' di studio, indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione nel predetto settore, nonche' per assunzioni a tempo determinato, per le predette attivita' e nel limite di quindici unita', secondo la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni;

    5. di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto Large Binocular Telescope, con contributo all'Osservatorio astrofisico di Arcetri;

    6. di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;

    7. di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;

    8. di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del Politecnico di Torino nella sede di Mondovi';

    9. di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da assegnare all'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative strutture.

  2. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: " e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: " e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonche' g)".

  3. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

    1. all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprieta' pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto";

    2. all'articolo 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono premesse le seguenti parole: "Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile,";

    3. all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "da realizzare", sono inserite le seguenti: "o da acquistare".

  4. Le universita' possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali moda- lita' sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.

  5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono essere altresi' utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.

  6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge e' assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle universita', ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza del quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge.

  7. All'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "delle Accademie di belle arti," sono inserite le seguenti: "degli Istituti superiori per le industrie artistiche,".

  8. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

    "2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8".

Art 1.
  1. E' autorizzata la spesa:

    1. di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1 gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

    2. di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti da attivita' di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonche'...

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