LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213 - Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attivita' parascolastiche inerenti all'istruzione primaria

Coming into Force07 Gennaio 1968
Published date23 Dicembre 1967
Enactment Date02 Dicembre 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/12/23/067U1213/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.320 del 23-12-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attivita' parascolastiche compatibili con la dignita' della funzione di istituto, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Art 2.

Ad ogni Ispettorato scolastico e ad ogni direzione didattica, per i compiti di segreteria e con responsabilita' e competenze specifiche, e' assegnato un insegnante elementare ordinario di ruolo normale appartenente all'organico della provincia.

Per le assegnazioni di cui al primo comma, e' compilata una apposita graduatoria degli insegnanti che ne facciano domanda. L'assegnazione degli insegnanti agli Ispettorati e alle direzioni e' disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria.

Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano agli insegnanti che prestano servizio per i compiti di segreteria presso gli Ispettorati e le direzioni al momentO della entrata in vigore della legge e che facciano domanda di essere confermati in tale assegnazione, previo accertamento della funzionalita' dimostrata e dei titoli posseduti, predisposto dalla commissione unica provinciale, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1974, N. 420

Art 3.

Insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, fino ad un contingente di 1.435 unita', comprese quelle di cui all'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, possono essere assegnati, a domanda, alle direzioni didattiche della provincia di appartenenza, per servizio da svolgere presso i patronati scolastici comunali e i consorzi provinciali dei patronati scolastici, per i compiti di istituto dei medesimi.

La ripartizione del contingente, di cui al primo comma, e' disposta fra le varie province, in proporzione alla popolazione scolastica, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche piu' di un patronato, nel numero disponibile dopo che sia stato assegnato un insegnante per il consorzio provinciale dei patronati e non piu' di due insegnanti per il patronato dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

L'assegnazione, di cui al primo comma, e' disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria che terra' conto degli appositi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dai consorzi provinciali dei patronati scolastici.

Il provveditore assegna i singoli insegnanti alla direzione didattica del comune sede del patronato o del consorzio presso il quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel caso di comune con piu' direzioni didattiche, gli insegnanti hanno facolta' di indicare al provveditore agli studi la direzione...

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