LEGGE 25 maggio 1990, n. 126 - Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari

Coming into Force30 Maggio 1990
Published date29 Maggio 1990
Enactment Date25 Maggio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/05/29/090G0168/CONSOLIDATED/19980831
Official Gazette PublicationGU n.123 del 29-05-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione su aree di proprieta' pubblica di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti universitari. In caso di impossibilita' a reperire aree di proprieta' pubblica, la regione Lazio e' autorizzata a reperire aree private, previo parere di congruita' dell'ufficio tecnico erariale.

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

  1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione su aree di proprieta' pubblica ovvero per l'acquisto di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti universitari. Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile, In caso di impossibilita' a reperire aree di proprieta' pubblica, la regione Lazio e' autorizzata a reperire aree private, previo parere di congruita' dell'ufficio tecnico erariale.

Art 2.
  1. L'immobile da realizzare ai sensi dell'articolo 1 sara' assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verra' assegnato in uso gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli studenti universitari.

  2. In caso di mutamento di destinazione, l'immobile di cui al comma 1 rientrera' nella libera disponibilita' dell'Amministrazione demaniale dello Stato.

  3. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico dell'ente gestore.

Art 2.
  1. L'immobile da realizzare o da acquistare ai sensi dell'articolo 1 sara' assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verra' assegnato in uso gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT