LEGGE 24 dicembre 1979, n. 650 - Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

Coming into Force30 Dicembre 1979
Published date29 Dicembre 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/12/29/079U0650/CONSOLIDATED/20060414
Enactment Date24 Dicembre 1979
Official Gazette PublicationGU n.352 del 29-12-1979
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981.

Entro il 31 marzo 1980 ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, predispone ed invia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorita' delle opere da realizzare.

Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonche' il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980.

Art 1.

I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981. 1

Entro il 31 marzo 1980 ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, predispone ed invia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorita' delle opere da realizzare.

Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonche' il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

Art 1.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.

I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, esistenti alla data del 13 giugno 1976 e che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi medesimi ai limiti prescritti dalla legge devono presentare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione della data dell'inizio dei lavori, dei tempi di attuazione nonche' dei costi per l'adeguamento, ove prescritto, alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319.

La regione, entro tre mesi dalla data di presentazione del programma, autorizza l'attuazione dello stesso, confermandolo ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni, con particolare riguardo all'inizio dei lavori, alla entrata in funzione dell'impianto di depurazione, allo smaltimento dei fanghi ed al risparmio energetico.

Il termine stabilito per l'attuazione del programma non puo' comunque superare il 1 settembre 1981.

L'autorizzazione e' revocata in caso di inosservanza del programma e dei tempi di attuazione dello stesso.

Indipendentemente dall'autorizzazione regionale, il titolare dello scarico resta responsabile dell'obbligo di adeguarsi ai limiti previsti dalla legge, a partire dalla data di attuazione dell'impianto di depurazione.

Per quanto di competenza del comune, le opere comprese nei programmi previsti dai commi precedenti sono sottoposte alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a trenta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.

Il programma e i costi in esso indicati sono valutati dalla regione ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e delle altre agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, nonche' al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma seguente.

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 13 giugno 1979 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti al pagamento di una somma pari al triplo di quella prevista dal citato articolo 18 e comunque non inferiore a quella risultante dalla moltiplicazione dei sette dodicesimi per cento del costo di investimento, previsto nel programma di cui al presente articolo, per il numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 2.

I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, esistenti alla data del 13 giugno 1976 e che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi medesimi ai limiti prescritti dalla legge devono presentare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione della data dell'inizio dei lavori, dei tempi di attuazione nonche' dei costi per l'adeguamento, ove prescritto, alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319.

La regione, entro tre mesi dalla data di presentazione del programma, autorizza l'attuazione dello stesso, confermandolo ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni, con particolare riguardo all'inizio dei lavori, alla entrata in funzione dell'impianto di depurazione, allo smaltimento dei fanghi ed al risparmio energetico.

Il termine stabilito per l'attuazione del programma non puo' comunque superare il 1 settembre 1981. 1

L'autorizzazione e' revocata in caso di inosservanza del programma e dei tempi di attuazione dello stesso.

Indipendentemente dall'autorizzazione regionale, il titolare dello scarico resta responsabile dell'obbligo di adeguarsi ai limiti previsti dalla legge, a partire dalla data di attuazione dell'impianto di depurazione.

Per quanto di competenza del comune, le opere comprese nei programmi previsti dai commi precedenti sono sottoposte alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a trenta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.

Il programma e i costi in esso indicati sono valutati dalla regione ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e delle altre agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, nonche' al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma seguente.

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 13 giugno 1979 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti al pagamento di una somma pari al triplo di quella prevista dal citato articolo 18 e comunque non inferiore a quella risultante dalla moltiplicazione dei sette dodicesimi per cento del costo di investimento, previsto nel programma di cui al presente articolo, per il numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

Art 2.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 3.

I procedimenti penali per l'inosservanza dei termini di cui all'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, prorogati dall'ultimo comma dell'articolo 1, sono sospesi sino alla scadenza del termine stabilito nell'autorizzazione rilasciata dalla regione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, per l'attuazione del programma.

La sospensione cessa in tutti i casi in cui e' revocata l'autorizzazione.

La sospensione impedisce ogni atto, tranne quelli urgenti di istruzione.

Scaduto il termine di cui al primo comma, il giudice interpella l'autorita' competente per il controllo. Se questa accerta che il contravventore ha realizzato il programma nel termine prescritto e che lo scarico e' conforme alle prescrizioni di legge, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per essere il reato estinto per sopravvenuto adempimento.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

Art 3.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 4.

I, contributi che il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai sensi dell'articolo 37 della...

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