LEGGE 8 ottobre 1976, n. 690 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

Coming into Force10 Ottobre 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/10/09/076U0690/CONSOLIDATED/20060414
Enactment Date08 Ottobre 1976
Published date09 Ottobre 1976
Official Gazette PublicationGU n.270 del 09-10-1976
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, le parole: sono prorogati di centoventi giorni, sono sostituite con le seguenti: sono prorogati di centottanta giorni.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis. - Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' prorogato di due mesi.

Art. 1-ter. - Nell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:

"Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della citta' di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' prorogato di tre anni".

Gli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono sostituiti dai seguenti:

"In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni".

Art. 1-quater. - Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, si intende:

  1. per "insediamento o complesso produttivo", uno o piu' edifici od installazioni collegati tra di...

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