DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. 962 - Tutela della citta' di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque

Coming into Force16 Febbraio 1974
Published date01 Febbraio 1974
Enactment Date20 Settembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/02/01/073U0962/CONSOLIDATED/19950401
Official Gazette PublicationGU n.30 del 01-02-1974
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, che all'articolo 9, comma terzo, conferisce delega al Governo per la emanazione, tra l'altro, di norme sulla determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate nella laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna nonche' per la concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque e per la statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di costruire impianti di depurazione;

Udito il parere della commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la sanita'; Decreta: Art. 1.

Le caratteristiche degli impianti di depurazione prescritti dall'art. 9, comma secondo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono fissate in relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque da trattare nonche' alla posizione topografica dell'impianto.

In relazione alla provenienza ed ai caratteri delle acque da trattare gli impianti di depurazione vanno differenziati a seconda che le acque stesse provengano prevalentemente da:

  1. scarichi di fognature urbane e simili;

  2. scarichi di acque di rifiuto industriali o provenienti da allevamenti intensivi di animali;

  3. opere di drenaggio e raccolta nonche' impianti di sollevamento di acque inquinate da prodotti usati in agricoltura.

    Nei casi di acque di origine promiscua devono essere considerati tutti i caratteri delle acque presenti, con particolare riguardo a quelli delle acque di maggiore pericolosita' e nocuita'.

    In relazione alla posizione topografica gli impianti vanno differenziati a seconda che il relativo affluente venga smaltito:

  4. direttamente nelle acque della laguna;

  5. nei corsi d'acqua naturali sversanti nella laguna anche attraverso scolmatori;

  6. nei canali artificiali sversanti nella laguna a gravita' o con sollevamento;

  7. direttamente in mare aperto in prossimita' della laguna, ovvero nei corsi d'acqua naturali e nei canali artificiali sfocianti a loro volta in mare aperto in prossimita' della laguna, limitatamente a quei casi nei quali le acque scaricate possano, in qualsiasi modo o misura - a giudizio del magistrato alle acque di Venezia - interessare le acque della laguna ed incidere negativamente sui loro caratteri, per effetto delle correnti, dei venti, delle maree e di qualsiasi altro fattore;

  8. in reti di fognatura che a loro volta immettono le acque nei ricettori sopra indicati, previo ulteriore trattamento.

Art 2.

Gli impianti di depurazione devono comprendere uno o piu' dei seguenti trattamenti:

  1. grigliatura e stacciatura, o trattamento preliminare, eventualmente integrata da triturazione a dimensioni minute o disintegrazione del materiale separato;

  2. separazione delle sostanze minute in sospensione per sedimentazione naturale, o primaria, ivi inclusa la dissabbiatura, eventuale flottazione e separazione degli olii e dei grassi, coagulazione, flocculazione e successiva sedimentazione, filtrazione o microstacciatura e simili;

  3. trattamenti di trasformazione e separazione delle sostanze inquinanti; prevalentemente intesi all'abbattimento del carico di sostanze organiche, per stabilizzazione biologica, con successiva sedimentazione, o sedimentazione secondaria, ivi inclusi i trattamenti ad aereazione estesa, o cosiddetta ossidazione totale, anche senza separato trattamento dei fanghi, o equivalenti trattamenti chimici, o fisici, o fisico-chimici;

  4. trattamenti di ogni genere e tipo, intesi allo abbattimento del carico di sostanze inorganiche ed organiche e per la riduzione del contenuto di sostanze eutrofizzanti, di sostanze tossiche, di sostanze radioattive e di altre sostanze non altrimenti trasformabili per via biologica o di sostanze in soluzione che eccedono i limiti di cui alla tabella dei valori-limite dei caratteri degli effluenti degli impianti, da smaltire nei vari ricettori, allegata al presente decreto;

  5. trattamenti di disinfezione, con funzioni anche di trattamento di sicurezza in condizioni di emergenza dal punto di vista igienico, laddove necessario;

  6. trattamenti dei fanghi e di tutti i sottoprodotti di risulta dei processi di depurazione delle acque, per la loro concentrazione, trasformazione e stabilizzazione, per digestione anaerobica o per stabilizzazione aerobica, e successiva disidratazione, o altri equivalenti trattamenti, eventuale incenerimento e comunque smaltimento definitivo e totale dei prodotti finali di risulta, con mezzi e modalita' tali da non dare luogo ad inconveniente alcuno e da non arrecare nocumento all'ambiente;

  7. trattamenti e sistemi di utilizzazione dei sottoprodotti dei processi di depurazione delle acque per produzione autonoma di energia per le esigenze dello impianto o altre eventuali utilizzazioni, limitatamente a quelle che non producano inquinamento;

  8. altri eventuali trattamenti che possano essere validamente sostituiti ad uno o piu' dei trattamenti precedentemente indicati, anche se di differente natura e tipo, ma equivalenti ai fini della depurazione delle acque.

Art 3.

Tutti gli impianti di depurazione da realizzarsi in corrispondenza degli scarichi soggetti alla disciplina della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del presente decreto, quali che siano la provenienza ed i caratteri delle acque trattate e le caratteristiche del ricettore, devono comprendere, anche nel caso di scarichi non soggetti ad obbligo di ulteriori trattamenti, almeno il trattamento di grigliatura.

E' fatta eccezione solo per quei particolari casi nei quali le acque dello scarico da trattare non contengano in sospensione materiali di dimensioni eccedenti i limiti fissati per l'effluente, in relazione al suo ricettore, dalla tabella allegata al presente decreto, e l'eccezione venga, di volta in volta, riconosciuta ammissibile in sede di approvazione del progetto delle opere.

Il trattamento di grigliatura puo' essere integrato, od eventualmente sostituito, laddove la soluzione sia tecnicamente valida, con il trattamento di stacciatura.

Gli impianti di grigliatura e di stacciatura devono essere completi di mezzi e sistemi per il corretto smaltimento, fino a destino finale, dei materiali separati.

Rientrano tra i sistemi ammessi per lo smaltimento dei materiali separati:

la triturazione, o disintegrazione, e restituzione nelle acque a valle;

lo smaltimento, insieme agli altri sottoprodotti di risulta dei processi di depurazione delle acque, nel caso di impianti comprendenti ulteriori trattamenti;

il trasferimento, con le debite precauzioni di carattere igienico, ad impianti di smaltimento di rifiuti solidi o ad altri impianti di depurazione delle acque, per lo smaltimento insieme agli analoghi sottoprodotti di risulta dei trattamenti degli impianti stessi.

Il trattamento di grigliatura e' obbligatorio anche per gli scarichi degli scolmatori di piena lungo le canalizzazioni delle reti di fognatura a sistema unitario o misto, canali e simili.

Nei casi di cui al comma precedente e in tutti i casi di impianti non comprendenti altri trattamenti, la restituzione del materiale separato e ridotto a dimensioni minute nelle acque a valle, e quindi direttamente nel ricettore, e' consentita solo se riconosciuta ammissibile in sede di approvazione del progetto delle opere.

Gli impianti di depurazione di acque di reti di fognature urbane di qualunque tipo, separatore, unitario a misto, devono comprendere, oltre al trattamento di grigliatura, ed eventualmente a quello di stacciatura:

  1. trattamenti di sedimentazione naturale ed eventualmente di flottazione, di separazione di olii e grassi e di dissabbiatura; la dissabbiatura e' sempre prescritta nel caso di fognature del sistema unitario o misto;

  2. trattamenti di trasformazione e stabilizzazione biologica o, nei casi nei quali l'alternativa sia valida, ed equivalente trattamento chimico, fisico o fisico-chimico;

  3. trattamenti di disinfezione, ove necessaria;

  4. trattamento e smaltimento dei fanghi e degli altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti, di cui allo art. 2, lettera f).

    Gli impianti che sversano l'effluente direttamente nella laguna, ovvero in corsi d'acqua o in canali artificiali sversanti a loro volta nella laguna con un percorso inferiore a km 10 dal punto di immissione dell'effluente dell'impianto, devono comprendere anche trattamenti per la riduzione delle sostanze eutrofizzanti...

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