DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310 - Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia

Coming into Force14 Gennaio 2005
Published date30 Dicembre 2004
Enactment Date28 Dicembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/12/30/004G0347/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.305 del 30-12-2004
Capo I MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO n 5 DEL 2003
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice civile;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma del diritto societario, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche ed integrazioni ai citati decreti n. 5 e n. 6 del 2003, nonche' ai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998;

Ritenuto di dover procedere ad apportare alcune integrazioni e correzioni ai citati decreti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 366 del 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 5 del 2003

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 5 del 2003», dopo la parola: «ovvero» sono inserite le parole: «dalla scadenza».

Art 2.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche»;

  2. dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

3-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non puo' essere inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.

.

Art 3.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, lettera b), le parole: «da parte del convenuto» sono soppresse;

  2. al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;

  3. al comma 2, lettera b), le parole: «se ha chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «se sono stati chiamati»;

  4. al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;

  5. al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;

  6. dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

5-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.

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Art 4.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

2-bis. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.

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Art 5.

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

2-bis. Nel processo con pluralita' di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

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Art 6.

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003

  1. All'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 5 del 2003, il numero: «4» e' sostituito dal seguente: «2».

Capo II MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE CIVILE
Art 7.

Modifiche all'articolo 2346 del codice civile

  1. All'articolo 2346, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, le parole:

L'atto costitutivo

sono sostituite dalle seguenti: «Lo statuto».

Art 8.

Modifiche all'articolo 2359 del codice civile

  1. All'articolo 2359, terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, le parole: «in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati».

Art 9.

Modifiche all'articolo 2364 del codice civile

  1. All'articolo 2364, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, la parola: «e» e' sostituita dalla seguente: «ovvero».

Art 10.

Modifiche all'articolo 2370 del codice civile

  1. All'articolo 2370, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: «due giorni» sono inserite le seguenti: «non festivi».

Art 11.

Modifiche all'articolo 2391 del codice civile

  1. All'articolo 2391, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.».

Art 12.

Introduzione dell'articolo 2391-bis del codice civile

  1. Dopo l'articolo 2391 del codice civile e' inserito il seguente:

Articolo 2391-bis (Operazioni con parti correlate). - Gli organi di amministrazione delle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di societa' controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

.

Art 13.

Modifiche all'articolo 2409-duodecies del codice civile

  1. All'articolo 2409-duodecies, decimo comma, del codice civile la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.

.

Art 14.

Modifiche all'articolo 2409-terdecies del codice civile

  1. All'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile le parole: «ai piani strategici» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni strategiche e ai piani».

Art 15.

Modificazioni all'articolo 2412 del codice civile

  1. All'articolo 2412 del codice civile dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni...

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