Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice civile;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma del diritto societario, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 5;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche ed integrazioni ai citati decreti n. 5 e n. 6 del 2003, nonche' ai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998;
Ritenuto di dover procedere ad apportare alcune integrazioni e correzioni ai citati decreti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 366 del 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 5 del 2003
All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 5 del 2003», dopo la parola: «ovvero» sono inserite le parole: «dalla scadenza».
Art
2.
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003
All'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche»;
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
3-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non puo' essere inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.
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Art
3.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003
All'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera b), le parole: «da parte del convenuto» sono soppresse;
al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
al comma 2, lettera b), le parole: «se ha chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «se sono stati chiamati»;
al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
5-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.
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Art
4.
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003
All'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
2-bis. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.
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Art
5.
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003
All'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
2-bis. Nel processo con pluralita' di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
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Art
6.
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003
All'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 5 del 2003, il numero: «4» e' sostituito dal seguente: «2».