DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37 - Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonche' al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

Coming into Force29 Febbraio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/14/004G0058/CONSOLIDATED/20040308
Enactment Date06 Febbraio 2004
Published date14 Febbraio 2004
Official Gazette PublicationGU n.37 del 14-02-2004 - Suppl. Ordinario n. 24
Capo I COORDINAMENTO DEI DECRETI LEGISLATIVI 17 GENNAIO 2003, NN 5 E 6, RECANTI LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO CON IL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, n. 385, E CON IL TESTO UNICO DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, n. 58
Sezione I Norme generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma del diritto societario, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Ritenuto di dover procedere ad apportare alcune correzioni ai decreti legislativi 17 gennaio 2003, n. 5 e n. 6, nonche' a coordinare le disposizioni contenute nei medesimi con le disposizioni contenute nei testi unici approvati, rispettivamente, con i decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 366 del 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Sulla proposta dei Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Nei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998, le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze».

Sezione II Disposizioni di coordinamento del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma organica delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n 366, con il decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
Art 2.

Norme di coordinamento con il testo unico bancario

  1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma organica delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sono inseriti i seguenti:

Art. 9.1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti:

"h-quater) `partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

h-quinquies) `partecipazioni rilevanti': le partecipazioni che comportano il controllo della societa' e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa'.";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.".

Art. 9.2 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.";

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.";

c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:

"4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.";

d) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

"4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, puo' determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della societa' per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita' di vigilanza.";

e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata.".

Art. 9.3 (Modifiche...

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