DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2003, n. 118 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.

670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, per le politiche comunitarie e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico 1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi provinciali emanate ai sensi del comma 16 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in scadenza entro il 31 dicembre 2008, il termine di cinque anni per la presentazione della relativa istanza previsto dal comma 6 del medesimo articolo 1-bis e' ridotto a quattro anni.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972.

- Il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

289 del 10 dicembre 1999.

- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco

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Nota all'art. 1

- Si riporta il testo dei commi 6 e 16 dell'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463

6. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purche' in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, puo' chiedere alla provincia competente il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonche' un programma di miglioramento e risanamento ambientale paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza

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(Omissis).

16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.

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Art. 2.

Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 1. Al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo

Ove, prima del 1° gennaio 1995, fosse gia' stata autorizzata l'installazione e l'esercizio provvisorio degli impianti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ovvero ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la provincia autonoma competente, su istanza degli interessati in possesso della relativa autorizzazione, puo', qualora sia accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'utilizzazione a fine idroelettrico, rilasciare la concessione con scadenza al 31 dicembre 2010.

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