DECRETO 20 dicembre 2001 - Disposizioni relative alle modalita' di installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577, recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.

246, recante "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.

459, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.

59; Visto il proprio decreto 4 maggio 1998 recante "Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco"; Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Ritenuto di individuare i requisiti essenziali degli evacuatori di fumo e calore ai fini della loro installazione nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; Esperita, con notifica 2001/0336/I, la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta

Art. 1.

Campo di applicazione Gli evacuatori di fumo e calore, che vengono installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, devono garantire la sicurezza delle persone e dei beni materiali in caso d'incendio e devono essere rispondenti alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998 e ai seguenti regolamenti

decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, che hanno recepito le direttive 89/106/CEE e 93/68/CEE; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, che ha recepito le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

Art. 2.

Requisiti degli...

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