Inquinamento delle acque e caso fortuito

AutoreFabio Caprano
Pagine1028-1031

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La vicenda processuale in oggetto ha visto imputati, per i reati di cui agli artt. 110, 113 c.p. e 21 commi primo terzo e quarto L. 319/76, i signori Bortoletto Giuseppe e Bortoletto Romeo, in qualità di legali rappresentanti della Zemburg Srl.

Più precisamente, i signori Bortoletto Giuseppe e Romeo erano accusati di avere, senza la richiesta autorizzazione, effettuato in un fossato lo carico di reflui provenienti dall'impresa loro gestita, superando i limiti tabellari per i parametri di materiali sedimentali, in sospensione e rame.

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La ditta Zemburg Srl si occupava della seconda lavorazione industriale del vetro piano e, al fine di evitare la dispersione nell'ambiente degli scarti di lavorazione, si era attrezzata di un impianto di produzione a circuito chiuso. In particolare, era ricorsa ad un sistema di tubature aderenti al pavimento dell'azienda, le quali raccoglievano l'acqua già utilizzata per la molatura del vetro, carica pertanto di impurità, per farla defluire in vasche di decantazione in vista del successivo reimpiego della stessa.

Tuttavia, nonostante l'ingegnoso sistema, accadeva che il giorno 12 febbraio 1996 un dipendente dell'azienda, impegnato in un'operazione di trasporto di materiali all'interno dello stabile, inavvertitamente schiacciava con il montacarichi una delle tubazioni, causandone la rottura.

L'acqua che ne fuoriusciva probabilmente andava ad insinuarsi nei condotti di scolo dell'acqua piovana, determinando l'inquinamento del fossato laterale di via Erizzo in Montebelluna (TV).

Infatti, quel giorno il colore biancastro del fossato aveva attirato l'attenzione dei Vigili urbani di Montebelluna, che pertanto chiedevano l'intervento del servizio igiene ambientale dell'Ulss.

Effettuati dal personale dell'Ulss i prelievi d'acqua del caso, le relative analisi riscontravano segni di inquinamento.

Riconosciuti dal Pretore di Montebelluna responsabili, in concorso tra loro, del reato loro ascritto, i signori Bortoletto Giuseppe e Romeo hanno presentato ricorso in Cassazione adducendo i seguenti motivi:

1) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 9 della L. 10 maggio 1976 n. 319, per non essere stato effettuato il prelievo d'acqua subito a monte del ritenuto punto di immissione;

2) Erronea applicazione di norma di legge, per essere stata applicata al caso de quo la c.d. «legge Merli» anziché la normativa speciale sui rifiuti di cui al D.P.R. 915/82 e successive modifiche. La prima, infatti, disciplina gli scarichi in genere mentre, nel caso di specie, si sarebbe di fronte ad uno sversamento estemporaneo ed occasionale, proveniente da bacini a tenuta stagna (ovvero le vasche di decantazione della ditta Zemburg);

3) Inosservanza della legge penale e di norme giuridiche, per violazione dell'art. 223 att. c.p.p. a causa dell'omesso avviso delle analisi all'interessato Bortoletto Romeo e dell'intempestività dell'avviso nei confronti di Bortoletto Giuseppe, con conseguente inutilizzabilità dei verbali di analisi;

4) Inosservanza di norme giuridiche. Art. 22 L. 24 dicembre 1979 n. 650, per mancata motivazione espressa circa la modalità di campionamento prescelta, con conseguente inefficacia sul piano probatorio del verbale di prelievo e successivo certificato di analisi;

5) Inutilizzabilità dei verbali di prelievo e delle analisi dei campioni, non sanabile con la testimonianza del consulente incaricato di eseguirle perché ciò contrasterebbe con quanto disposto dall'art. 194 c.p.p.;

6) Erronea applicazione della legge penale, in quanto l'immissione di acque di rifiuto in bacini a tenuta stagna - quali sono appunto le vasche di decantazione utilizzate dalla ditta Zemburg - non è una condotta sussumibile nella fattispecie dello «scarico» soggetto al regime autorizzatorio della legge 319/1976, ma...

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