DECRETO 11 giugno 2014, n. 107 - Regolamento recante le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. (14G00119)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre stabilire le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2013;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale in data 15 gennaio 2014;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 4472 del 21 maggio 2014;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intendono se non diversamente specificato: a) per Ministro, il Ministro della giustizia;

  1. per Capo del Dipartimento, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

  2. per Direttore generale, il Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

  3. per Direttore dell'Istituto, il Direttore dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari;

  4. per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria;

  5. per Provveditorato, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;

  6. per Istituto, l'Istituto Superiore di Studi penitenziari;

  7. per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;

  8. per Laboratorio, il...

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