L'ingiustizia del danno

AutoreRicci, Francesco
Pagine213-236
S: 94. L’unità dell’illecito. – 95. Il comportamento antigiuridico. – 96.
Due diligence preventiva e mancanza di qualità nella vendita di partecipazio-
ni societarie, dell’azienda o di un ramo di essa. – 97. Obbligazioni di mezzi
e obbligazioni di risultato. – 98. Il superamento della distinzione. – 99. L’in-
giustizia del danno ai terzi nelle due diligence obbligatorie. – 100. Le due
diligence non obbligatorie e la tutela dell’affidamento. – 101. La protezione
dei dati personali. – 102. Le limitazioni soggettive. – 103. L’imputazione
della due diligence.
94. L’unità dell’illecito.
Nel capitolo precedente si è argomentato come le diverse ipotesi di
responsabilità da due diligence che possono vericarsi nei molteplici
contesti individuati nel Primo Capitolo sono rette per una notevole
parte (al pari di tutte quelle che appartengono alle aree caratterizzate
dalla sussistenza di doveri di protezione e di informazione posti a ca-
rico dei soggetti professionali ed a benecio di quelli meno esperti o
meno informati) da una disciplina speciale che le accomuna tutte e che
risolve molti dei problemi più sentiti dagli operatori – e conseguente-
mente più dibattuti tra gli interpreti – indipendentemente dalla natura
della violazione che ne costituisce la causa, e cioè indipendentemente
dalla circostanza che si tratti o meno della violazione di obblighi di
prestazione596.
Per la restante parte, tali fattispecie sono rette dalle due discipline
generali di riferimento, che, in maniera coerente ai più recenti sviluppi
del sistema delle responsabilità, assumono carattere sussidiario rispetto
alle disposizioni speciali di settore e in questo modo continuano a ren-
596 V. soprattutto, supra, §§ 87 ss.
SEZIONE I
L’INGIUSTIZIA DEL DANNO
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dere fondata e necessaria la distinzione tra i casi di responsabilità per
inadempimento e quelli di responsabilità aquiliana597.
Peraltro, anche con riguardo a tali due modelli di responsabilità è
stato posto in evidenza che (al di delle differenze, per così dire,
accidentali, che sono in buona parte superate dalla disciplina spe-
ciale che governa la c.d. responsabilità civile europea) il fondamento
della tutela giuridica è comune: il criterio di imputazione è per en-
trambe la colpa e l’ambito di applicazione è tendenzialmente esteso
ad ogni fatto che costituisca, rispettivamente, inadempimento o fatto
illecito598.
In tale contesto, tra la responsabilità aquiliana e quella debitoria si
è individuato un rapporto di genere a specie. Infatti, la rilevanza pecu-
liare dell’obbligo di prestazione violato costituisce elemento di speci-
cazione del secondo modello di responsabilità rispetto alla gura più
generale della responsabilità aquiliana. In particolare, mentre nell’ille-
cito aquiliano il danno ingiusto non è individuabile a priori, ma si
deve fare riferimento a criteri normativi che devono essere ricavati
dalle disposizioni particolari che l’ordinamento detta settore per set-
tore, nel caso dell’inadempimento, invece, la responsabilità si rapporta
in maniera specica all’obbligo di prestazione violato599: questo costi-
tuisce il criterio decisivo per la selezione a priori degli interessi meri-
tevoli di tutela sia sotto il prolo dell’ingiustizia del danno (è ingiusto
il danno che incide su interessi espressamente dedotti nel rapporto ob-
bligatorio), sia sotto il prolo del nesso causale (è imputabile il danno
direttamente collegato con la natura ed il contenuto della prestazione
dovuta), sia sotto il prolo della valutazione della condotta dell’obbli-
gato secondo diligenza (che si conforma direttamente su quella natura
e su quel contenuto)600.
Ne consegue che, oltre ai proli che in linea di principio, in man-
canza di deroghe speciche, devono considerarsi comuni a tutte le fat-
tispecie di due diligence perché derivano dall’applicazione della disci-
plina speciale e trasversale di settore, anche quelli riconducibili alle
norme sussidiarie che discriminano tra le ipotesi di responsabilità per
inadempimento e quelle da atto illecito risultano regolati da disposi-
zioni molto più simili tra loro di quanto non lo sia ciascuna di esse
597 In tal senso v., supra, soprattutto § 89.
598 F. G, op. cit., p. 233.
599 F. G, op. cit., p. 133 ss.
600 F. G, op. cit., p. 233 s.

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