Il nesso causale

AutoreRicci, Francesco
Pagine247-256
S: 109. L’affidamento e la causalità adeguata. – 110. Il concorso del
fatto colposo del danneggiato. – 111. (segue) l’affidamento irragionevole. –
112. L’art. 1227 cod. civ. e la responsabilità da prospetto. – 113. L’art. 1227
e la due diligence professionale. – 114. La prova del concorso del fatto col-
poso del danneggiato. – 115. La responsabilità solidale.
109. L’affidamento e la causalità adeguata.
In base ad una distinzione proposta con riguardo ai danni cagionati
da informazioni economiche non veritiere715, anche le lesioni da due
diligence potrebbero essere ripartite in due aree: a) da una parte, quella
dei pregiudizi conseguenti a scelte o attività compiute dal danneggiato
per aver fatto afdamento sulle informazioni e sui giudizi contenute
nella due diligence716; b) dall’altra, quella di chi subisce un pregiudizio
715 V. R, La responsabilità civile dell’impresa nei settori dei servizi innovativi, in Con-
tr. e impresa, 1993, p. 891 ss., spec. 903; A. D A, op. cit., p. 15 s.
716 Analoga a tale evenienza è quella considerata dalla giurisprudenza secondo la quale «gli
amministratori di una s.p.a. rispondono in solido verso i terzi acquirenti di sue partecipazioni
sociali per il danno direttamente loro arrecato dalla redazione colposa di un bilancio falso, le
cui risultanze, poste a base della contrattazione, hanno alterato la corretta determinazione del
prezzo di acquisto. Gli amministratori rispondono inoltre del danno causato dagli inadempi-
menti connessi alle prescrizioni dell’art. 2447 c.c., la cui applicazione avrebbe permesso agli
acquirenti di conoscere la reale situazione patrimoniale della società e di concordare perciò un
prezzo inferiore» (C. App. Milano, sent. 8 luglio 1997, in Giur. comm., 1998, II, p. 532 ss., con
nota di S. C, La falsità del bilancio e la violazione degli artt. 2556 e 2557 c.c. come pre-
supposti tra loro indipendenti dell’azione individuale di responsabilità contro gli amministra-
tori).
Peraltro, sono noti molti altri casi giurisprudenziali che possono essere ricondotti a questo
schema logico. Tale è il caso delle errate referenze commerciali, se inducono un imprenditore
a concedere credito o a intrattenere rapporti con altro imprenditore: a tale riguardo la giurispru-
denza di merito ha ritenuto «configurabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., la responsabilità extra-
contrattuale del terzo che, interferendo in una trattativa contrattuale tra due parti, trasmetta
colposamente ad una di queste informazioni inesatte sull’affidabilità economica dell’altra, a
SEZIONE III
IL NESSO CAUSALE

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