Il danno risarcibile

AutoreRicci, Francesco
Pagine257-261
S: 116. La riparazione integrale del danno patrimoniale. – 117. La
mancanza di qualità delle partecipazioni o dell’azienda. – 118. Il danno da
inesatto adempimento e il danno extracontrattuale. – 119. Il danno all’imma-
gine del target e il danno da illecito trattamento di dati personali.
116. La riparazione integrale del danno patrimoniale.
Sia in caso di responsabilità contrattuale, sia in quello di responsa-
bilità extracontrattuale, la vittima di una due diligence errata ha diritto
innanzi tutto alla riparazione integrale delle perdite economiche ricon-
ducibili all’inadempimento o all’illecito (artt. 1223 e 2056 cod. civ.).
In particolare, com’è noto, la riparazione deve avere riguardo sia
alla diminuzione del patrimonio (danno emergente), sia sia al mancato
guadagno (danno lucro cessante)741, in quanto siano conseguenza im-
mediata e diretta del fatto lesivo.
Nel caso della responsabilità contrattuale, tale indicazione non
serve tanto a porre le premesse di una discriminazione tra le due voci
di danno742, quanto piuttosto a denire il conne esterno dell’area dei
danni risarcibili, che racchiude in sé tutti i riessi economici pregiudi-
zievoli dell’inadempimento o dell’illecito, comprensivi sia della per-
dita di utilità attuali, sia della perdita di protti o utilità future, in
quanto oggettivamente prevedibili. Nel caso della responsabilità extra-
contrattuale, invece, essa rileva anche ai ni di una distinzione interna,
perché in tale ambito il danno lucro cessante, a differenza del danno
emergente, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa
(art. 2056 cod. civ.).
741 Cfr. C. S, op. cit., p. 82 ss.
742 Cfr. U. B, op. cit., p. 636 ss., spec. p. 637 s.
SEZIONE IV
IL DANNO RISARCIBILE

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