Le indagini preliminari

AutoreStefano Ambrogio
Pagine217-239
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LE INDAGINI PRELIMINARI
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Le indagini preliminari
La fase delle indagini preliminari è quella fase del procedimento
penale diretta dal pubblico ministero e precedente all’esercizio del-
l’azione penale. Il p.m. è il soggetto principale di questa fase in quan-
to dirige l’attività della polizia giudiziaria e opera le scelte investiga-
tive che culminano, poi, nella formulazione del capo di imputazione o
nella decisione di richiedere l’archiviazione.
Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento
penale: hanno inizio nel momento in cui la notitia criminis viene
iscritta nel registro delle notizie di reato e terminano con l’esercizio
dell’azione penale o con la richiesta di archiviazione.
La direzione delle indagini preliminari spetta al pubblico mini-
stero il cui compito è quello di ricercare gli elementi che consentano
di accertare se sia stato commesso un reato e quale sia il soggetto
responsabile. Nello svolgimento di tale compito, egli può compiere
direttamente gli accertamenti necessari (ad esempio, ispezioni, per-
quisizioni, assunzione di informazioni) oppure può delegare tali atti
alla polizia giudiziaria (par. 4).
Ciò non esclude che la polizia giudiziaria possa svolgere attività in-
vestigative di propria iniziativa, nel rispetto delle regole e dei limiti
stabiliti dal codice (par. 3).
Nell’ambito del nostro sistema accusatorio in cui è garantita la parità
tra accusa e difesa, il potere di svolgere attività investigativa spetta
anche al difensore che ha facoltà di attivarsi sin dalla fase iniziale
del procedimento (par. 6).
Nel rispetto dei principi del sistema accusatorio, l’intervento del
giudice nel corso delle indagini preliminari è limitato solo al f‌ine
di provvedere sulle specif‌iche richieste delle parti e della persona
of‌fesa nei casi previsti dalla legge. In altri termini, il compito del
giudice per le indagini preliminari (g.i.p.) è quello di controlla-
re l’attività delle parti, intervenendo in maniera incidentale, sulla
base della documentazione prodotta, per l’acquisizione anticipata
di prove (incidente probatorio), ovvero per risolvere questioni sot-
tratte al potere decisorio del p.m. (si pensi, ad esempio, alle ordi-
Ruolo
del p.m.
Giudice
delle
indagini
preliminari
Parte V | Il procedimento ordinario di primo grado
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nanze in materia di libertà personale o ai provvedimenti in materia
di sequestro preventivo), o ancora per verif‌icare i tempi e l’utilità
delle indagini.
Nonostante il rilievo dei suoi interventi, il g.i.p. non può essere con-
siderato come autorità giudiziaria procedente, perché nel corso delle
indagini preliminari unico titolare resta il p.m.
Il g.i.p. svolge dunque funzioni di con trollo, di garanzia e in limitati casi anche di
giudizio. In particolare svolge:
- funzioni di controllo sull’esercizio dell’azione penale da parte del p.m. sia in merito alla
richiesta di archiviazione (art. 408 ss. c.p.p.) che in merito all’esercizio dell’azione penale
(es. art. 455 c.p.p.); nonché sui termini delle indagini preliminari (quando il p.m. chiede
la proroga delle indagini preliminari - art. 406 c.p.p.);
- funzioni di garanzia dei diritti dell’indagato (quando per es. autorizza le intercettazioni
telefoniche, il sequestro o l’applicazione delle misure cautelari);
- funzioni giudicanti: innanzi al g.i.p. si svolgono il rito abbreviato e il patteggiamento.
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Gli atti di indagine
Il compimento di atti di indagine spetta al pubblico ministero e alla
polizia giudiziaria.
Gli atti delle indagini preliminari sono coperti dal segreto istrutto-
rio (Cap. 9, par. 1); sono obbligati al segreto non solo il p.m. e gli or-
gani di polizia giudiziaria, ma anche i consulenti tecnici, gli ausiliari
del p.m. (ovvero il personale di segreteria) e gli ausiliari della polizia
stessa (si pensi al tecnico chiamato a installare una microspia per
intercettazioni ambientali).
La violazione di tale divieto è sanzionata penalmente dall’art. 326
c.p., che prevede sanzioni a carico del pubblico uf‌f‌iciale o della per-
sona incaricata di un pubblico servizio i quali rivelino notizie di uf‌f‌i-
cio segrete o ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza.
Il segreto sussiste f‌ino a quando gli atti di indagine non devono essere por tati a cono-
scenza dell’indagato, vale a dire f‌ino:
- al momento del deposito di determinati atti, come ordinanze che impongono misure
cautelari (art. 293 c. p.p.), intercettazioni (art. 268 c.p.p.), atti ai quali il difensore ha il
diritto di assistere (art. 366 c.p.p. );
- al momento della conclusione delle indagini preliminari, quando all’indagato deve es-
sere spedito il relativo avviso (art. 415 bis c.p.p.).
Il legislatore consente due eccezioni alle regole generali in materia di segreto:
Segretezza
della
indagini

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