L'istruzione dibattimentale

AutoreStefano Ambrogio
Pagine269-278
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L’ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE
1
L’assunzione delle prove
Nell’istruzione dibattimentale vengono assunte le prove sulle qua-
li si formerà il giudizio del giudice, il cui potere di ingerenza nella
formazione delle prove è oltremodo limitato, ciò al f‌ine di garantire
la massima imparzialità.
L’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove ri-
chieste dal p.m. e prosegue con l’assunzione di quelle richieste dalle
parti in quest’ordine: prima quelle della parte civile, del responsabile
civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
per ultime quelle dell’imputato (art. 496 c.p.p.).
L’ordine nel quale la prova deve essere assunta risponde a due cri-
teri:
- di natura logica, in quanto è evidente che chi esercita l’azione
penale dinanzi al giudice deve anzitutto mostrare gli elementi sui
quali ha fondato le sue valutazioni, secondo il principio di carattere
generale che la prova incombe sul richiedente;
- di natura garantista, in quanto l’imputato deve avere la possibilità
di contrastare tutte le prove a carico e tale facoltà può essere pie-
namente esercitata solo dopo che le prove dell’accusa e della parte
civile siano state assunte.
Tuttavia, tenuto conto della preminente f‌inalità di tutela dell’impu-
tato, il legislatore rimette la materia alla disponibilità delle parti,
nel senso che consente loro di concordare un diverso ordine di as-
sunzione, senza richiedere alcun presupposto particolare.
2
L’esame dei testimoni
I testimoni sono esaminati uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle
parti che li hanno indicati (art. 497 c.p.p.).
La persona indicata come testimone deve, anzitutto, prestare giura-
mento secondo la formula di rito.
Ordine di
assunzione
delle prove

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