L'udienza preliminare
Autore | Stefano Ambrogio |
Pagine | 241-255 |
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L’UDIENZA PRELIMINARE
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L’udienza preliminare
Con la richiesta di rinvio a giudizio del p.m., il soggetto sottoposto
alle indagini assume la veste formale di imputato e ha inizio il pro-
cesso.
Nell’iter ordinario alla richiesta di rinvio a giudizio segue la cele-
brazione dell’udienza preliminare.
L’udienza preliminare si inserisce ancora nella fase delle indagini
preliminari, che si conclude con il decreto che dispone il giudizio, e
ne condivide alcuni caratteri. Gli atti di indagine sono, infatti, portati
a conoscenza del giudice per l’udienza preliminare (g.u.p.) solo
ai fini delle valutazioni da compiere in ordine alla richiesta di rinvio
a giudizio, così come gli accertamenti disposti nel corso dell’udienza
preliminare, salvo non si proceda con le forme dell’incidente pro-
batorio, sono utilizzabili solo ai fini dell’emissione del decreto che
dispone il giudizio. La dottrina (Cordero, Riccio) sottolinea la funzio-
ne fondamentale dell’udienza preliminare nel sistema processuale,
in quanto attraverso tale udienza il giudice, in contraddittorio tra le
parti, verifica il contenuto e l’utilizzabilità delle fonti di prova indica-
te, esercitando un controllo effettivo sul corretto esercizio dell’azione
penale. Inoltre, sempre nell’ambito della medesima udienza, è possi-
bile accedere ai riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato), al
fine di evitare il dibattimento e ottenere un trattamento sanzionatorio
premiale.
L’istituto in esame, nella sua attuale configurazione, realizza perciò
pienamente l’esigenza di sfoltimento dei giudizi, funzionale al mag-
gior impegno che il sistema accusatorio impone al giudice e alle parti
nel corso del dibattimento e alla contestuale, insopprimibile esigenza
che i processi si concludano in tempi ragionevolmente brevi.
Caratter i
dell’udienz a
preliminare
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