Il dibattimento

AutoreStefano Ambrogio
Pagine257-268
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IL DIBATTIMENTO
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La fase dibattimentale
La trasmissione del decreto di citazione a giudizio al giudice compe-
tente (tribunale o Corte d’assise) dà inizio alla fase del dibattimen-
to, ossia al giudizio.
Il dibattimento, che è la fase del processo penale che più di ogni altra
rispecchia le caratteristiche del sistema accusatorio, a sua volta si
suddivide in tre momenti:
- atti preliminari al dibattimento in cui sono consentiti solo prov-
vedimenti motivati dall’urgenza o dalla necessità di regolamentare
l’ordinata acquisizione delle prove ovvero dall’opportunità di evitare
un dibattimento che già si prof‌ila inutile;
- dibattimento, in cui si ha l’istruzione probatoria e la decisione f‌i-
nale;
- atti successivi al dibattimento.
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Gli atti preliminari al dibattimento
Durante questa fase, che va dal momento in cui il giudice dibattimen-
tale riceve il decreto che dispone il giudizio all’inizio dell’udienza di-
battimentale, vengono compiuti una serie di atti diretti ad agevolare
il successivo svolgimento del dibattimento.
In particolare:
- presso la cancelleria del giudice va depositato il fascicolo per il
dibattimento, formato dal g.u.p.: di questo sia il p.m. che le parti pri-
vate con i loro difensori, possono prendere visione ed estrarne copia.
Le parti private e i difensori possono prendere visione anche del fa-
scicolo del p.m., depositato nella segreteria dello stesso;
- il presidente del tribunale può con decreto modif‌icare la data del-
l’udienza dibattimentale (f‌issata dal g.u.p. nel decreto di rinvio a
giudizio), anticipandola o posticipandola per giustif‌icati motivi. Il
decreto deve essere notif‌icato alle parti;

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