LEGGE 4 maggio 1998, n. 133 - Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali

Coming into Force09 Maggio 1998
Enactment Date04 Maggio 1998
Published date08 Maggio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/05/08/098G0184/CONSOLIDATED/20100707
Official Gazette PublicationGU n.105 del 08-05-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Trasferimento e destinazione d'ufficio - Definizioni

  1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennita'.

  2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti: a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;

    1. elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalita' organizzata;

    2. elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

  3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta, pubblicando tale elenco. Non possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate magistrati in numero superiore alle duecento unita' per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unita' per il 2000 e alle cinquanta unita' per gli anni successivi.

  4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321. Ove non sussista il consenso o la disponibilita' dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, e' fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

  5. In sede di prima applicazione della presente legge le sedi disagiate vengono individuate ai sensi del comma 2 e del comma 3 dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 1.

(Trasferimento d'ufficio).

  1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

  2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

    1. mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

    2. quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.

  3. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in numero non superiore a centocinquanta unita'. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.

  4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.

Art 1 bis.

Art. 1-bis ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24

Art 2.

Indennita' in caso di trasferimento d'ufficio

  1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 e' attribuita per quattro anni una indennita' mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985.

  2. La indennita' di cui al comma 1 del presente articolo non e' cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

  3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte la mensilita' della indennita' integrativa speciale in godimento.

  4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo e' corrisposta anche ai magistrati che sono stati...

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