LEGGE 26 luglio 1978, n. 417 - Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Coming into Force22 Agosto 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/08/07/078U0417/CONSOLIDATED/20051229
Published date07 Agosto 1978
Enactment Date26 Luglio 1978
Official Gazette PublicationGU n.219 del 07-08-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A decorrere dal 1 dicembre 1977 le indennita' di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita'.

L'aumento dell'indennita' di trasferta previsto dall'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.

L'indennita' spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.

A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Art 1.

A decorrere dal 1 dicembre 1977 le indennita' di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita'.

L'aumento dell'indennita' di trasferta previsto dall'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.

L'indennita' spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.

A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire. 1

Art 1.

A decorrere dal 1 dicembre 1977 le indennita' di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita'. 2

La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-bis, comma 6-bis, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

L'aumento dell'indennita' di trasferta previsto dall'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.

L'indennita' spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.

A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire. (1)

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT