DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 1999, n.447 - Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi

Capo I Modifiche al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di marchi d'impresa, da

ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati; Vista la legge 12 marzo 1996, n. 169, relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ed in particolare l'articolo 3; Vista la legge 29 marzo 1999, n. 102, ed in particolare l'articolo 4 che reca delega al Governo per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

  1. Nell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti

    "I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto.

    L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'articolo 29, comma 1, numeri 1) e 2).".

  2. Il secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' abrogato.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.

    1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo per l'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvalersi se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, fra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 12 marzo 1996, n. 169

    "Art. 3. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo di cui all'art. 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi

    a) prevedere che la tassa spettante all'Italia di cui all'art. 8, comma 7, lettera a), del protocollo sia equivalente all'importo previsto per il deposito del marchio in Italia dedotto il risparmio risultante dalla procedura internazionale, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale; b) stabilire che il termine di un anno previsto dall'art. 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sia esteso a diciotto mesi in conformita' all'art. 5, comma 2, lettera b), del protocollo, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, e stabilire le modalita' anche organizzative per l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilita' e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori; c) stabilire le modalita' e le condizioni di conversione del marchio internazionale in marchio nazionale, ai sensi dell'art. 9-quinquies del protocollo".

    - La legge n. 102/1999 reca: "Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994".

    Note all'art. 1

    - Si riporta il testo dell'art. 8 del R.D. n.

    929/1942, come modificato dal presente decreto legislativo

    "Art. 8 (Art. 92 del regio decreto 13 settembre 1934, numero 1602). - Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra - OMPI, le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.

    I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto.

    L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'art. 29, comma 1, numeri 1) e 2)".

    - Il testo dell'art. 29, comma 1, numeri 1) e 2) del R.D. n. 929/1942 e' il seguente

    "1. L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare

    1) se puo' trovare applicazione l'art. 2 di questo decreto, quando si tratta di marchi collettivi; 2) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera a), 18, comma 1, lettere a), b), c), d) , e) e 21".

    Art. 2.

  3. Dopo l'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente

    "Art. 8-bis . - 1. I marchi internazionali designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformita' al disposto degli articoli da 32 a 33 -bis.

  4. Le osservazioni e le opposizioni avverso un marchio internazionale designante l'Italia in base all'accordo di Madrid e al relativo protocollo sono proposte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed i relativi termini per la presentazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la pubblicazione nella ''Gazette OMPI des marques internationales''.".

    Art. 3.

  5. Dopo l'articolo 8-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente

    "Art. 8-ter . - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata presentata opposizione da parte di terzi, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid o del relativo protocollo, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne da' comunicazione all'OMPI.

  6. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma l e' emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate convenzioni internazionali.

  7. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la medesima di quella di un marchio depositato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.".

    Note all'art. 3

    - L'accordo di Madrid e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76, supplemento ordinario, del 19 giugno 1976.

    - Il protocollo relativo all'accordo di Madrid e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76, supplemento ordinario, del 30 marzo 1996.

    Art. 4.

  8. Dopo l'articolo 8-ter del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente

    "Art. 8-quater . - 1. Entro il termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione...

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