REGIO DECRETO 21 giugno 1942, n. 929 - Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa

Coming into Force31 Dicembre 1992
End of Effective Date18 Marzo 2005
Enactment Date21 Giugno 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/08/29/042U0929/CONSOLIDATED/20050304
Published date29 Agosto 1942
Official Gazette PublicationGU n.203 del 29-08-1942
TITOLO I ((DIRITTO E USO DEL MARCHIO)) CAPO I.
CAPO I Diritti di brevetto.
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia e altresi' gradualmente;

Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5, in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;

Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;

Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che reca il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Tenuta presente la necessita' di provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di marchi d'impresa, da mettere in attuazione per prime;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. (Art. 87, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I diritti di brevetto per marchio d'impresa consistono nella facolta' di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello Stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali.

Tale facolta' esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicita'.

Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia e altresi' gradualmente;

Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5, in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;

Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;

Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che reca il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Tenuta presente la necessita' di provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di marchi d'impresa, da mettere in attuazione per prime;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

((1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:

  1. un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

  2. un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

  1. Nei casi menzionati alle lettere a) e b) del comma 1 il titolare del marchio puo' in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.))

Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia e altresi' gradualmente;

Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5, in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;

Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;

Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che reca il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Tenuta presente la necessita' di provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di marchi d'impresa, da mettere in attuazione per prime;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

((1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:

  1. un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato;

  2. un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

  3. un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

  1. Nei casi menzionati al comma 1...

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