LEGGE 12 marzo 1996, n. 169 - Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989

Coming into Force31 Marzo 1996
Enactment Date12 Marzo 1996
Published date30 Marzo 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/03/30/096G0154/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.76 del 30-03-1996 - Suppl. Ordinario n. 57
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del protocollo stesso.

Art 3.
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo di cui all'articolo 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. prevedere che la tassa spettante all'Italia di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a), del protocollo sia equivalente all'importo previsto per il deposito del marchio in Italia dedotto il risparmio risultante dalla procedura internazionale, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale;

  2. stabilire che il termine di un anno previsto all'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sia esteso a diciotto mesi in conformita' all'articolo 5, comma 2, lettera b), del protocollo, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, e stabilire le modalita' anche organizzative per l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilita' e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori;

  3. stabilire le modalita' e le condizioni di conversione del marchio internazionale in marchio nazionale, ai sensi dell'articolo 9- quinquies del protocollo.

Art 4.
  1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di trenta unita'. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

Art 5.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 marzo 1996

SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Protocole

PROTOCOLE

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA INTESA DI MADRID CONCERNENTE

LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

ADOTTATO A MADRID IL 27 GIUGNO 1989

Articolo 1 - Appartenenza all'Unione di Madrid

Gli Stati membri di questo Protocollo (denominati piu' avanti "Stati contraenti"), anche se non sono membri dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979 (piu' avanti denominato "Accordo di Madrid (Stoccolma)"), e le organizzazioni indicate nell'articolo 14.1.b) che sono membri di questo Protocollo (denominate piu' avanti "organizzazioni contraenti") sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono partecipi dell'Accordo di Madrid (Stoccolma). In questo Protocollo, l'espressione "parti contraenti" designera' sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti.

Articolo 2 - Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale
  1. Quando una domanda di registrazione di un marchio e' stata depositata presso l'Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio e' stato registrato nel registro dell'Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata "domanda di base") o il titolare di tale registrazione (piu' avanti denominata "registrazione di base") possono, fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (piu' avanti denominati, rispettivamente, "registrazione internazionale", "registro internazionale", "Ufficio internazionale" e "Organizzazione"), a condizione che:

    i) quando la domanda di base e' stata depositata presso

    l'Ufficio di uno Stato contraente o quando la registrazione di

    base e' stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha

    depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione

    sia cittadino del suddetto Stato contraente o abbia il proprio

    domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato contraente;

    ii) quando la domanda di base e' stata depositata presso

    l'Ufficio di un'organizzazione contraente o quando la

    registrazione di base e' stata effettuata da tale Ufficio, la

    persona che ha depositato questa domanda o il titolare di

    questa registrazione sia cittadino di uno Stato membro di

    questa organizzazione contraente o abbia il proprio domicilio,

    o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della suddetta organizzazione contraente.

  2. La domanda di registrazione internazionale (denominata piu' avanti "domanda internazionale") deve essere depositata presso l'Ufficio internazionale per il tramite dell'Ufficio presso il quale e' stata depositata la domanda di base o dal quale e' stata effettuata la registrazione di base (piu' avanti denominato "Ufficio di origine"), a seconda del caso.

  3. Nel presente Protocollo, il termine "Ufficio" o "Ufficio di una parte contraente" designa l'ufficio cui e' affidato il compito, per conto di una parte contraente, di registrare i marchi, e il termine "marchi" designa sia i marchi dei prodotti che i marchi dei servizi.

  4. Nel presente Protocollo, si intende per "territorio di una parte contraente", allorquando la parte contraente e' uno Stato, il territorio di questo Stato e, allorquando la parte contraente e' un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa.

Articolo 3 - Domanda internazionale
  1. Ogni domanda internazionale fatta in virtu' del presente Protocollo, dovra' essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. L'Ufficio d'origine certifichera' che le indicazioni che figurano nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, al momento della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto Ufficio indichera',

    i) nel caso di una domanda di base, la data e il numero di tale domanda;

    ii) nel caso di una registrazione di base, la data e il numero

    di tale registrazione come pure la data e il numero della domanda da cui proviene la registrazione di base.

    L'Ufficio d'origine indichera' inoltre la data della domanda internazionale.

  2. Il depositante dovra' indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio e' richiesta, nonche', se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce tale indicazione, l'Ufficio internazionale classifichera' i prodotti e i servizi nelle classi...

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