LEGGE 29 marzo 1999, n. 102 - Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994

Coming into Force22 Aprile 1999
Enactment Date29 Marzo 1999
Published date21 Aprile 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/04/21/099G0159/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.92 del 21-04-1999 - Suppl. Ordinario n. 79
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sul diritto dei marchi ed il regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.

Art 3.
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di marchi a tutte le prescrizioni obbligatorie previste dal trattato di cui all'articolo 1 ed a quelle facoltative appresso elencate, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. prevedere la normativa per i marchi ai quali il trattato non si applica;

  2. prevedere quali indicazioni o elementi debbano figurare nella domanda, conformemente all'articolo 3 del trattato, ed i requisiti minimi di ricevibilita';

  3. adottare i formulari di domanda, tenendo conto di quelli internazionali disposti dall'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI), di cui al regolamento dello stesso trattato, avendo cura di procedere alla semplificazione ed all'eliminazione di quei documenti che alla luce del trattato sono da ritenere non piu' necessari, quali la dichiarazione di protezione, lo stampo tipografico ed altro, e provvedendo alla semplificazione delle proce- dure esistenti circa la domanda di registrazione e di ogni altro utile documento inviato all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

  4. prevedere l'istituto della divisione delle domande, come indicato dall'articolo 7 del trattato;

  5. stabilire le modalita', i tempi e le condizioni per la presentazione della domanda di rinnovo e per la registrazione della stessa, stabilendo in particolare che, nel caso di rinnovo, si proceda soltanto all'esame dei requisiti formali, di cui all'articolo 13 del trattato, e che la domanda di rinnovo puo' essere presentata e la tassa di rinnovo puo' essere pagata sei mesi prima della data di scadenza e nei sei mesi successivi con soprattassa;

  6. stabilire le condizioni e le modalita' per l'annotazione o trascrizione dei cambiamenti di nome, indirizzo, titolarita', mandatario nonche' per la prova della cessione dei diritti di priorita', abolendo la necessita' di legalizzazioni, certificazioni e registrazioni, salvo per quanto ammesso dal trattato, nonche' prevedere la possibilita' di richieste relative a detti cambiamenti per gruppi di marchi gia' registrati e allo stato di domanda di cui agli articoli 10 e 11 del trattato;

  7. prevedere la possibilita', da parte del richiedente, di formulare osservazioni, prima della emanazione del provvedimento di cui all'articolo 14 del trattato;

  8. prevedere la soppressione dell'imposta di bollo sulle domande e relativa documentazione concernenti i marchi, inglobando il relativo importo nelle tasse di concessione governativa di domanda ovvero di registrazione;

  9. aggiornare la normativa dei marchi, verificando l'attualita' delle espressioni lessicali ormai superate come, ad esempio, "sudditi".

Art 4.
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e la cui ratifica e' stata autorizzata dalla legge 12 marzo 1996, n. 169, nonche' le norme di modifica della legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il medesimo protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 della citata legge n. 169 del 1996.

Art 5.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 marzo 1999 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Traite'

Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato

TRADUZIONE NON UFFICIALE

TRATTATO SUL DIRITTO DEI MARCHI

E

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994

Organizzazione Mondiale della

Proprieta' intellettuale

Ginevra 1994

SOMMARIO

TRATTATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Trattato sul Diritto dei Marchi

Lista degli articoli

Articolo primo: Espressioni abbreviate

Articolo 2: Marchi cui il trattato e' applicabile

Articolo 3: Domanda

Articolo 4: Mandatario; elezione di domicilio

Articolo 5: Data di deposito

Articolo 6: Un'unica registrazione per prodotti o servizi che

dipendono da varie classi

Articolo 7: Divisione della domanda e della registrazione

Articolo 8: Firma

Articolo 9: Classifica dei prodotti o dei servizi

Articolo 10: Cambiamento di nome o d'indirizzo

Articolo 11: Cambiamento di titolare

Articolo 12: Rettifica di errore

Articolo 13: Durata e rinnovo della registrazione

Articolo 14: Osservazioni quando si prevede un rifiuto

Articolo 15: Obbligo di conformarsi alla convenzione di Parigi

Articolo 16: Marchi di servizi

Articolo 17: Regolamento di esecuzione

Articolo 18: Revisione; protocolli

Articolo 19: Condizioni e modalita' per divenire parti al

Trattato

Articolo 20: Data di vigenza delle ratifiche e delle

adesioni

Articolo 21: Riserve

Articolo 22: Disposizioni transitorie

Articolo 23: Recesso dal trattato

Articolo 24: Lingue del trattato; firma

Articolo 25: Depositario

Articolo primo - Espressioni abbreviate

Ai sensi del presente trattato e salvo quando un'accezione diversa e' espressamente indicata:

i) per "ufficio" s'intende l'organismo incaricato da una Parte contraente della registrazione dei marchi;

ii) Per "registrazione" s'intende la registrazione di un marchio da parte di un ufficio;

iii)per "domanda" s'intende una domanda di registrazione;

iv) per "persona" s'intende sia una persona fisica sia una persona giuridica ;

v) per "titolare" s'intende la persona iscritta nel registro dei marchi in quanto titolare della registrazione;

vi) per "registro dei marchi" s'intende la collezione dei dati in possesso di un ufficio, che comprende il contenuto di tutte le registrazioni e tutti i dati iscritti relativi alle registrazioni, a prescindere dal supporto sul quale tali dati sono conservati;

vii) per "Convenzione di Parigi" s'intende la Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta e modificata;

viii) per "classifica di Nizza" s'intende la classifica stabilita dall'Intesa di Nizza relativa alla classifica internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmata a Nizza il 15 giugno 1957, riveduta e modificata;

ix) per "Parte contraente" s'intende ogni stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Trattato;

x) il termine "strumento di ratifica" designa anche gli strumenti di accettazione e di approvazione;

xi) Per "organizzazione" s'intende l'organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale;

xii) per "Direttore generale" s'intende il Direttore generale dell'organizzazione;

xiii) per "regolamento di esecuzione" s'intende il regolamento di esecuzione del presente trattato di cui all'articolo 17.

Articolo 2 - Marchi cui il trattato e' applicabile

1) Natura dei marchi

  1. Il presente trattato e' applicabile ai marchi consistenti in segni visibili, rimanendo inteso che solo le Parti contraenti che accettano di registrare i marchi tridimensionali sono tenuti ad applicare il presente trattato a questi marchi.

  2. Il presente trattato non e' applicabile ai marchi ologrammi ed ai marchi che non consistono in segni visibili, in particolare i marchi sonori ed i marchi olfattivi.

    2) Tipi di marchi

  3. Il presente trattato e' applicabile ai marchi relativi ai prodotti (marchi di prodotti) o ai servizi (marchi di servizi) oppure ad entrambi.

  4. Il presente trattato non e' applicabile ai marchi...

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