Il reato circostanziato

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine411-439
411
Capitolo 34
Funzioni
delle circo-
stanze
Essentialia
delicti e
accidentalia
delicti
Nozione
1
IL REATO CIRCOSTANZIATO
34
Il codice penale, oltre a prevedere gli elementi essenziali del reato (soggetto
attivo, condotta, evento, elemento soggettivo etc.), senza i quali il reato non
può esistere, disciplina anche i cd. elementi accidentali, ossia elementi
accessori, che stanno intorno (circum stant) a un reato e che non incidono
sulla sua esistenza ma soltanto sull’entità della pena.
In presenza di una o più circostanze il reato assume quella particolare
forma di manifestazione chiamata reato circostanziato, nel quale, come
sopra anticipato, devono distinguersi:
- gli elementi costitutivi, necessari perché il reato si realizzi (essentialia
delicti);
- gli elementi accidentali e eventuali (accidentalia delicti), rappresentati
appunto dalle circostanze, senza le quali il reato si realizzerebbe lo stesso.
Gli effetti delle circostanze riguardano, infatti, soltanto la pena da inf‌liggere,
comportando un aumento o una diminuzione della stessa a seconda della
loro portata attenuante o aggravante.
Le circostanze del reato consentono di:
- adattare la pena alla reale portata offensiva del fatto commesso, tenendo
conto di tutte le circostanze che si verif‌icano nel caso concreto; ciò permette
di realizzare una sempre maggiore individualizzazione della responsabilità
penale, adeguando l’entità della pena all’effettiva gravità del fatto;
- limitare la libertà (meglio, la discrezionalità) del giudice nello stabilire la
pena, poiché egli dovrà inf‌liggere la sanzione attenendosi ai limiti minimi e
massimi che derivano dall’applicazione delle circostanze.
Si pensi al caso in cui Tizio commetta un omicidio, punito dall’art. 575 c.p. con la
reclusione non inferiore a anni ventuno.
Se ha agito in quanto determinato da uno stato d’ira, a causa della provocazione
della vittima, Tizio può benef‌iciare della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2,
c.p. (attenuante della provocazione) vedendo la sua sanzione scendere da una pena-
base di anni ventuno a una pena di anni quattordici.
Qualora sussista, invece, l’aggravante della premeditazione, a Tizio verrebbe ap-
plicata la pena dell’ergastolo anziché della reclusione.
LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO
412
Altre classif‌i-
cazioni
Circostanze
aggravanti e
attenuanti
2Classif‌icazione delle circostanze
Le circostanze del reato possono essere classif‌icate nel seguente modo:
a) circostanze aggravanti, che comportano l’aumento della pena-base
stabilita per il reato (aumento quantitativo); a volte, però, possono anche
modif‌icare qualitativamente la sanzione, comportando il passaggio da un
tipo di pena all’altro (es.: applicazione di una pena detentiva invece di una
pena pecuniaria o, come nell’esempio sopra fatto, passaggio da una pena
detentiva temporanea all’ergastolo); circostanze attenuanti, che riducono
la sanzione quantitativamente (se riguardano la stessa pena prevista per il
reato semplice) o qualitativamente (se determinano il passaggio a un tipo
diverso di pena);
b) circostanze comuni, le quali sono applicabili a tutti i reati con i quali
non sono incompatibili e che sono previste nella parte generale del codice
penale (artt. 61 e 62, 112 e 114 c.p.); circostanze speciali, che si applicano
soltanto a determinati reati (es.: artt. 625 e 626 c.p.);
c) circostanze a eff‌icacia comune, nelle quali l’aumento o la diminuzione
della pena si calcolano avendo come riferimento la pena base, e circostanze
a eff‌icacia speciale, nelle quali gli aumenti e le diminuzioni di pena sono
determinate dal legislatore in maniera autonoma rispetto alla pena prevista
per il reato-base;
d) circostanze a effetto comune, che comportano un aumento o una dimi-
nuzione di pena f‌ino a un terzo della pena base, e circostanze a effetto spe-
ciale, che comportano un aumento o una diminuzione di pena superiore a
un terzo della pena base;
e) circostanze oggettive, che riguardano: la natura, la specie, i mezzi, l’ogget-
to, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione; la gravità del danno o
del pericolo; le condizioni o le qualità personali dell’offeso. Da esse si distin-
guono le circostanze soggettive, che riguardano l’intensità del dolo o il grado
della colpa, le condizioni e le qualità personali del colpevole, i rapporti fra il
colpevole e l’offeso. Tale distinzione rileva, specie nell’ambito del concorso
di persone, ai f‌ini della loro estensione a tutti i compartecipi, in quanto le
circostanze soggettive si applicano soltanto ai soggetti ai quali si riferiscono,
mentre le circostanze oggettive si applicano a tutti i concorrenti nel reato;
f) circostanze def‌inite, espressamente individuate dalla legge, la quale pre-
vede, per tali circostanze, un’esauriente disciplina giuridica attribuendole
specif‌icamente a determinati reati (es.: l’omicidio aggravato dall’uso di so-
stanze velenose); circostanze generiche (o indef‌inite), che prevedono un
aumento o una diminuzione della pena in termini generici, nel senso che

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