Il concorso di persone nel reato

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine387-409
387
Capitolo 33
Il concorso di persone
Art. 110 c.p.
Nozione
IL CONCORSO DI PERSONE
NEL REATO
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Il reato può essere commesso da uno o da più soggetti: in quest’ultimo caso,
si parla di concorso di persone nel reato.
In particolare, si qualif‌ica concorso eventuale di persone l’ipotesi in cui
il reato, commesso da più persone, può essere realizzato anche da un unico
soggetto (reato monosoggettivo); da esso si distingue il concorso necessa-
rio di persone, che si ha, invece, quando è la stessa norma incriminatrice
che richiede, per l’esistenza del reato, una pluralità di soggetti.
Nel concorso necessario di persone (o reato necessariamente plurisoggettivo),
è la stessa norma penale incriminatrice che prevede la presenza necessaria di più
soggetti per la realizzazione del reato. In particolare, nei cd. reati plurisoggettivi
propri tutti i soggetti sono assoggettati a pena, in quanto l’obbligo giuridico, la cui
violazione integra il reato, incombe su ciascuno di essi (è il caso, a esempio, del reato
di associazione per delinquere o del reato di rissa, in cui tutti i soggetti sono tenuti
all’osservanza del dovere imposto dalla norma penale); nei reati plurisoggettivi im-
propri, invece, uno o taluni soltanto dei soggetti attivi sono punibili poiché solo su
di essi incombe l’obbligo giuridico di non tenere il comportamento vietato (si pensi,
a esempio, alla truffa).
È possibile, peraltro, anche un concorso eventuale di persone (ex art. 110 c.p.) nel
reato necessariamente plurisoggettivo.
La norma cardine del concorso eventuale di persone nel reato è l’art. 110
c.p., per il quale “quando più persone concorrono nel medesimo reato, cia-
scuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”. Parlando generica-
mente di “reato”, essa incrimina il concorso sia nei delitti sia nelle con-
travvenzioni.
Tale norma ha una funzione estensiva dell’ordinamento penale, in quanto
consente di punire, oltre a coloro che realizzano una condotta tipica, corri-
spondente alla condotta prevista e punita da una norma penale incrimina-
trice, anche coloro che realizzano condotte cd. atipiche, ossia non previste
dalla norma incriminatrice, e tuttavia rilevanti ai f‌ini della commissione
del reato.
LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO
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Realizzazione
di un reato
Pluralità dei
soggetti
Si pensi, a esempio, al reato di furto, che consiste nella condotta di chi si impossessa,
sottraendola, della cosa mobile altrui: se Tizio realizza la condotta di sottrazione e
impossessamento, egli è punibile ai sensi dell’art. 624 c.p., in quanto realizza una
condotta coincidente con quella prevista da tale norma incriminatrice. Se Caio ha
istigato Tizio a commettere il reato di furto, pur senza partecipare alla condotta di
sottrazione e impossessamento, egli sarà punibile a titolo di concorso morale nel
reato di furto ai sensi dell’art. 110 c.p.: se non ci fosse questa norma, egli non sarebbe
punibile in base alla sola disposizione che sanziona il furto, non avendo realizzato un
fatto corrispondente a quello previsto dall’art. 624 c.p.
2Elementi strutturali
del concorso di persone nel reato
I requisiti essenziali del concorso di persone sono:
a) la pluralità dei soggetti: ai f‌ini della sussistenza del concorso di persone
non è necessario che tutti i soggetti siano imputabili (ossia capaci di intendere
e di volere) o abbiano agito con dolo, poiché gli artt. 112 e 119 c.p. prevedono
espressamente l’ipotesi in cui taluno dei concorrenti sia incapace di intendere e
volere o agisca senza volontà colpevole (Mantovani, Fiandaca-Musco). Tuttavia,
secondo par te della dottrina (Pannain) non si ha concorso di persone se al
reato hanno partecipato anche soggetti non imputabili o non punibili poiché,
in questi casi, il soggetto incapace o non colpevole che commette il reato è uno
strumento nelle mani di chi lo ha istigato, per cui è soltanto quest’ultimo che
dovrà rispondere del reato commesso in qualità di “autore mediato” (si pensi, a
esempio, a Tizio che istiga Caio, minorenne, a uccidere Sempronio);
b) la realizzazione di un reato: occorre che più soggetti abbiano commesso
un reato, consumato o tentato (il minimo indispensabile perché possa aversi
un concorso punibile è che siano realizzati gli estremi di un delitto tentato).
Il reato consumato o tentato può essere materialmente posto in essere da
uno o alcuni soltanto dei concorrenti, da ciascuno dei concorrenti o da tutti
i concorrenti insieme, qualora ognuno di essi ponga in essere soltanto una
parte dell’intera condotta tipica. Per quanto riguarda la natura giuridica
del reato commesso da più persone in concorso tra di loro in dottrina si di-
scute se si tratti di un unico reato o se, piuttosto, siamo in presenza di una
pluralità di reati, tanti quanti sono i concorrenti. Deve ritenersi che, nono-
stante alcuni autori (Massari) aderiscano a quest’ultima tesi, affermando
che ciascun concorrente realizza una condotta autonoma e distinta, il reato
concorsuale è un reato unico, poiché le condotte si fondono tra di loro,
realizzando un’unica offesa al bene penalmente protetto;

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