Il concorso di reati
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 317-326 |
317
Capitolo 28
Cumulo
materiale e
giuridico
Concorso
materiale e
formale
Profili generali
1
IL CONCORSO DI REATI
28
Si ha concorso di reati quando uno stesso soggetto viola più norme penali
o viola più volte la stessa norma e deve, perciò, rispondere di più reati.
Il concorso di reati si distingue in:
- concorso materiale, nel quale i vari reati sono realizzati con una pluralità
di azioni od omissioni (es.: Tizio ruba, poi commette sequestro di persona,
poi uccide);
- concorso formale (o ideale), nel quale più reati vengono posti in essere
mediante una sola azione od omissione (es.: Tizio, facendo esplodere una
bomba, uccide più persone).
Anche se in entrambe le ipotesi ci troviamo in presenza di una pluralità
di reati, il trattamento sanzionatorio non è lo stesso. Infatti, nel concorso
materiale si applicano tante pene quanti sono i reati commessi (cumulo
materiale), mentre nel concorso formale il reo soggiace alla pena prevista
per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (cumulo giuridico).
Sussiste un ulteriore criterio per definire il quadro sanzionatorio delle ipotesi di concor-
so: l’assorbimento. In base a tale criterio si applica soltanto la pena maggiore, restan-
do assorbite le pene minori (poena major absorbet minorem). Il nostro sistema penale
ignora il criterio dell’assorbimento, che anche negli altri ordinamenti non viene accolto
come esclusivo, ma alternativamente al cumulo giuridico (come nel codice lussembur-
ghese e nel codice bulgaro) o a entrambi gli altri due criteri (come nel codice russo e in
quello polacco). È previsto dal codice tedesco per il concorso formale eterogeneo.
Le norme in materia di concorso di reati subiscono deroghe nei casi di
unificazione legislativa di più fatti criminosi in un solo reato (ad esempio,
nella rapina sono comprese le fattispecie del furto e della violenza privata);
si tratta, in particolare, delle fattispecie del reato continuato e del reato
complesso, che affronteremo nei prossimi Capitoli.
Non si ha concorso di reati, infine, ma concorso apparente di norme
(vedi Cap. 29) quando una medesima condotta soltanto in apparenza risulta
riconducibile a più fattispecie incriminatrici, mentre in realtà integra un
solo reato.
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