Il possesso

AutoreStefano Ambrogio
Pagine175-184

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@1 Nozione ed elementi del possesso

Il possesso è il potere sulla cosa "che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale" (art. 1140 c.c.).

Il possesso, dunque, è una relazione di fatto tra un soggetto ed un bene: il soggetto si comporta come se fosse proprietario o come se fosse titolare di un altro diritto reale sul bene.

Nonostante si tratti di una semplice relazione di fatto (il possessore potrebbe non avere alcun diritto sulla cosa), dal possesso derivano alcune importanti conseguenze giuridiche:
il possessore è tutelato dalla legge e può esperire specifiche azioni, definite azioni possessorie, finalizzate a proteggere e preservare lo stato di fatto esistente contro turbative, molestie e spoliazioni altrui;
il possesso può, in alcuni casi e sussistendo alcuni presupposti, trasformarsi nella vera e propria titolarità del diritto in virtù di un acquisto a titolo originario (che avviene per usucapione o in base alla regola "possesso vale titolo" per i beni mobili).

Affinché una persona possa acquistare il possesso di un bene è necessario che sussistano due elementi:
il corpus possessionis, che è l’elemento materiale, oggettivo, del possesso e che consiste nell’esercizio di un potere di fatto sulla cosa;
l’animus possidendi, che è l’elemento soggettivo del possesso e che consiste nella volontà di esercitare sul bene poteri corrispondenti a quelli che spetterebbero al proprietario o al titolare di un diritto reale.

@2 Possesso e detenzione

Il 2° comma dell’art. 1140 c.c. stabilisce che si può possedere direttamente o per mezzo di un’altra persona, che ha la detenzione della cosa.

La detenzione può essere definita come una relazione di fatto tra un soggetto ed un bene cui non si accompagna la volontà di esercitare sul bene stesso

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poteri corrispondenti a quelli che spetterebbero al proprietario o al titolare di un diritto reale.

Ciò che differenzia possesso e detenzione, dunque, è la mancanza in quest’ultima dell’animus possidendi: il detentore ha la materiale disponibilità della cosa (in virtù, ad esempio, di un contratto di locazione), ma il potere sulla stessa è esercitato con la consapevolezza che esiste un diritto altrui e riconoscendo tale diritto (il locatore, ad esempio, riconosce il diritto del proprietario corrispondendogli il canone di locazione).

La detenzione non produce gli effetti del possesso e può essere tutelata, come vedremo, solo con l’azione di reintegrazione.

Spesso, però, non è semplice stabilire se un soggetto è possessore o solo detentore di una cosa: chi ha le chiavi di un appartamento e lo abita, ad esempio, potrebbe essere tanto possessore dello stesso quanto semplice detentore a titolo di locazione. La legge, per questo motivo, rende più agevole la prova del possesso: l’art. 1141 c.c., infatti, stabilisce che chi ha la disponibilità di una cosa si presume possessore della stessa; chi intende negare questa circostanza deve provare che si tratta di semplice detenzione.

Colui che ha iniziato a detenere una cosa può, in un momento successivo, diventarne possessore (cd. interversione nel possesso). A tal fine, però, non è sufficiente la pura volontà del soggetto, ma è necessario un oggettivo cambiamento della situazione. L’art. 1141 c.c., infatti, stabilisce che il mutamento della detenzione in possesso può avvenire solo:
per causa proveniente da un terzo, il quale, facendo credere di essere proprietario del bene (o titolare di un diritto reale sullo stesso), trasferisca al detentore il diritto di proprietà (o il diritto reale). Colui che era detentore, in questo caso, pur non acquistando il diritto che gli è stato trasferito (perché il dante causa era privo di legittimazione) diventa possessore del bene;
per opposizione del detentore nei confronti del possessore. In questo caso il detentore manifesta all’esterno la propria volontà di tenere il bene non più come detentore ma come titolare di un diritto reale sullo stesso.

@3 Acquisto, durata e perdita del possesso

Il possesso si acquista a titolo originario a seguito dell’impossessamento della cosa, che avviene in virtù della apprensione materiale del bene accompagnata dall’animus possidendi. L’art. 1144 c.c. precisa, però, che gli

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atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.

Si acquista a titolo derivativo, invece, con la consegna del bene, la quale può essere, oltre che effettiva, anche simbolica (il caso classico è quello del trasferimento delle chiavi che simboleggia la consegna del bene).

La consegna non è necessaria per l’acquisto a titolo derivativo del possesso quando:
colui che acquista il possesso era già detentore e si è avuto un mutamento della detenzione in possesso (vedi par. 2);
quando...

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