I beni

AutoreStefano Ambrogio
Pagine135-145

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@1 La nozione giuridica di beni

L’art. 810 c.c. definisce beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Da tale definizione risulta immediatamente che non tutte le cose sono beni in senso giuridico: sono tali, infatti, solo quelle cose, quelle entità materiali o ideali, che possono formare oggetto di diritti, sulle quali, cioè, può essere esercitato un diritto.

I beni, dunque, possono essere meglio definiti come tutte le entità che si presentano utili, cioè atte a soddisfare un bisogno umano, e suscettibili di appropriazione (Santoro Passarelli). Affinché sussistano tali requisiti, inoltre, è necessario che si tratti di entità limitate, cioè presenti in natura in quantità limitate rispetto alle necessità dell’uomo.

Nell’ambito delle cose, in virtù di quanto detto, è possibile distinguere tra:
cose in senso giuridico (cd. res in commercium) che possono formare oggetto di diritti e, per questo, rappresentano la categoria dei beni;
cose in senso non giuridico (cd. res extra commercium) che non hanno utilità economica, sono comuni a tutti perché disponibili in quantità illimitate (aria, luce solare, acqua del mare) o sono inaccessibili (come i minerali e i metalli disponibili su altri pianeti) e per questo non possono formare oggetto di diritto.

Dall’art. 810 c.c. è possibile, poi, ricavare una ulteriore importante indicazione: i beni sono oggetto di diritti. Ciò significa che il patrimonio di un individuo è formato, da un punto di vista materiale, da beni, ma, dal punto di vista giuridico, esso è costituito da diritti, in quanto il bene segue solo la sorte del diritto, essendone oggetto (Gazzoni). Se si acquista una casa non si diventa titolari della casa quanto piuttosto del diritto di proprietà su di essa. È dunque errato, dal punto di vista strettamente giuridico, dire che si è venduta la propria casa: in realtà si vende (si trasferisce) il diritto di proprietà sul bene.

Ciò chiarito, è comprensibile come su una stessa cosa possono coesistere più diritti (si pensi ad un appartamento dato in locazione sul quale coesistono il diritto di proprietà del proprietario e il diritto di godimento dell’inquilino). Ed è anche comprensibile come gli stessi diritti possono essere considerati beni giuridici (si pensi ad un diritto di credito, che fa conseguire al suo titolare una utilità economica, il quale può essere ceduto ad un terzo).

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A tale proposito, l’art. 813 c.c. chiarisce che le norme sui beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili (come l’usufrutto, la superficie etc.), mentre tutti gli altri diritti, come ad esempio i diritti di credito, sono assoggettati alle norme disposte per i beni mobili.

@2 Classificazione dei beni

Nell’ambito della categoria generale dei beni è possibile effettuare alcune importanti distinzioni.

@@a) Beni mobili e beni immobili

La più importante distinzione operata dal diritto nell’ambito delle cose in senso giuridico è quella tra beni immobili e beni mobili.

Ai sensi dell’art. 812 c.c. sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

In sostanza, sono beni immobili tutti i beni che non possono essere trasportati senza alterarne la consistenza.

Sono considerati beni immobili, inoltre, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. A proposito di questi beni si parla di beni immobili per determinazione di legge.

La definizione dei beni mobili, invece, è fornita in via residuale: sono tali, infatti, tutti i beni che non rientrano nella categoria degli immobili.

Ai sensi dell’art. 814 c.c., si considerano beni mobili anche le energie naturali (non, quindi, l’energia dell’uomo e quella degli animali) che hanno valore economico (ad esempio, l’energia elettrica).

La distinzione tra beni mobili e beni immobili è importante in quanto l’ordinamento giuridico prevede per le due categorie di beni un diverso regime giuridico per quanto concerne, in particolare:
la forma degli atti, in quanto la legge richiede la forma scritta per i negozi che costituiscono o trasferiscono diritti reali su beni immobili (art. 1350 c.c.), mentre analoghi oneri formali non sono previsti per gli atti di alienazione di beni mobili;
la pubblicità, in quanto le vicende relative a beni immobili sono soggette alla trascrizione in pubblici registri (vedi Cap. 38). Per i beni mobili, invece, non è previsto un sistema di pubblicità tramite registri e l’opponibilità dell’acquisto è legata al possesso del bene, cioè alla sua consegna (vedi Cap. 15, par. 4);

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- i diritti reali di garanzia, poiché sui beni immobili si può costituire una ipoteca (la quale va resa pubblica con l’iscrizione nei registri immobiliari), mentre sui beni mobili si può costituire il pegno (vedi Cap. 19, par. 8).

Mentre i beni mobili, inoltre, possono anche non appartenere a nessuno (essere, cioè, res nullius), i beni immobili devono necessariamente avere un proprietario e, infatti, i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano allo Stato (art. 827 c.c.).

Va evidenziato, infine, che non tutti i beni mobili sono disciplinati dalla legge allo stesso modo. Ad alcuni di questi beni, considerata la loro maggiore importanza ed il loro maggior valore, infatti, si applicano regole simili a quelle previste per i beni immobili.

Si tratta dei cd. beni mobili registrati (quali auto, moto, barche, aerei etc.), per la cui circolazione è previsto un sistema di pubblicità attuato tramite registri. Ad essi, dunque, non si applicano alcune norme proprie dei beni mobili.

@@b) Beni corporali e beni incorporali

Sono beni corporali (o materiali) tutti i beni dotati di una propria materialità corporea (cd. res quae tangi possunt...

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