I soggetti destinatari

AutoreClarenza Binetti
Pagine35-66
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1. I Soggetti. 2. Il lavoratore. 3. Il datore di lavoro e il dirigente. 4. Il
preposto. 5. Il responsabile del ser vizio di prevenzione e protezione.
6. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, territoriale e di sito
produttivo. 7. La sorveglianza sanitaria: il medico competente. 8. Comi-
tato di sicurezza, commissione consultiva e comitati regionali.
I SOGGETTI
DESTINATARI
CAPITOLO 2
SOMMARIO
di Clarenza Binetti
1. I Soggetti
Il Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, individuando in maniera puntuale ed esaustiva i soggetti
destinatari dell’intera disciplina, supera di fatto il primigenio mo-
dello quadripartito (Dpr 27/4/1955 n. 547 art. 4) semplicemente
incentrato sulle f‌igure del lavoratore, datore di lavoro, dirigente,
preposto.
Non rinnegando infatti il principio di effettività (oggi riconfer-
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mato dalla norma di chiusura dell’art. 29918 del T.U.) - secondo cui
appare necessaria la valutazione dei compiti aff‌idati ed effettiva-
mente svolti da ciascun soggetto per una adeguata valutazione
dell’imputabilità dell’obbligo di sicurezza – vengono, nel tempo,
dapprima ad aff‌iancarsi alle classiche quattro f‌igure appena sopra
citate, solo in parte riconfermate nei ruoli e mansioni, quelle del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente,
mentre se ne inseriscono di recente, delle altre di nuovo conio: il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
(ex art. 48) e il rappresentante dei lavoratori di sito produttivo
(RLSSP) ex art. 49 D. Lgs. 81/08 il cui compito precipuo consisterà
nell’evitare eventuali interferenze manifestatesi nei siti comples-
si composti da più imprese. Tanto al puro scopo di rendere la
disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori il più possibile
applicabile non solo a tutti i tipi di rischio quanto a tutti i settori
di attività, anche in quelle realtà che per def‌inizione sono piutto-
sto diff‌icili come i porti, impianti siderurgici ecc… Ad assicurare
l’effettiva applicazione della disciplina e l’uniformità su tutto il
territorio nazionale, nonché il coordinamento e raccordo tra regio-
ni e province, l’istituzione del Comitato di sicurezza, Commissione
consultiva e Comitati regionali con compiti specif‌ici.
2. Il lavoratore
Tra le def‌inizioni proposte dall’art. 2 T.U. in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro è subito possibile soffermarsi
sulla enunciazione di ampio respiro di cui alla lettera a) riguar-
dante il lavoratore che, differenziandosi da quella contenuta nel
D.Lgs. 626/94 essenzialmente connessa alla nozione di lavoratore
subordinato ex art. 2094 cod. civ., è presentato come il soggetto
che: “indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore
di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche
al solo f‌ine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Nella nuova omnicomprensiva nozione di lavoratore rientre-
rebbero senza ombra di dubbio - così come lo stesso art. 2 pun-
18 Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi: Le posizioni di garanzia relative ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il qua-
le, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a
ciascuno dei soggetti ivi def‌initi.
I lavoratori
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tualizza - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente
stesso; l’associato in partecipazione (ex art. 2549 e ss. Cod. civ.);
il soggetto benef‌iciario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento (ex art. 18 Legge 24 giugno 1997, n. 196 e specif‌i-
che leggi regionali disposte per la realizzazione dell’alternanza
studio-lavoro); l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari
e il partecipante ai corsi di formazione professionale (nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, f‌isici e biologici, ivi comprese le apparecchiature for-
nite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo
sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori
in questione); il volontario (ex L. n. 266/91 anche appartenente
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile o
svolgenti servizio civile); il lavoratore di cui al decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e successive modif‌icazioni.
Tiraboschi, in un suo scritto19 del 2007, precorrendo i tempi,
affermava che l’emanando Testo Unico dovesse essere “destinato a
trovare applicazione non solo in tutti i settori di attività, pubblici
e privati, ma anche per tutti i lavoratori, indipendentemente dal
tipo di contratto che li vincola a un determinato utilizzatore, datore
di lavoro o committente, collocandosi così ben oltre la tradiziona-
le area del lavoro subordinato. Misure di particolare tutela sono
ipotizzate per talune categorie di lavoratori e per quelle tipologie
contrattuali cosiddette atipiche che, come noto, presentano elevati
prof‌ili di criticità proprio con riferimento al grado di incidenza del
fenomeno infortunistico. Per il lavoro autonomo si richiamano,
invece, misure di tutela “adeguate” da individuarsi alla luce dei
principi, invero alquanto generici, di cui alla raccomandazione del
Consiglio n. 2003/134/ CE”.
Alla luce dell’esame della nuova disciplina, è doveroso sotto-
lineare che l’ambito di tutela di cui al D. Lgs. 81/08 si è effettiva-
mente particolarmente ampliato, venendo la nuova normativa ad
includere nel novero dei soggetti destinatari anche il lavoratore
autonomo in capo al quale sorgerebbe l’obbligo di munirsi di pre-
sidi antinfortunistici relativi all’attività da espletare, pur perma-
nendo l’onere per il datore, che si avvale dell’opera del lavoratore
autonomo, di garantire comunque la sicurezza dell’ambiente pre-
occupandosi di dare le adeguate informazioni sui possibili rischi e
fornire le misure ed attrezzature richieste ex lege, continuando ad
19 M. TIRABOSCHITesto Unico sicurezza a rischio Consiglio di Stato” in Bollettino
ADAPT n. 2 del 5/2/2007.

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