I Messaggi diffamatori a mezzo e-mail

AutoreAngelo Luini
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La diffusione di posta elettronica (meglio nota come e-mail) pone una serie di problemi, sotto il profilo penale, quando si è in presenza di frasi minacciose o diffamatorie, trasmesse appunto in via elettronica.

Infatti i messaggi inviati tramite e-mail ad altre persone non sono né stampate né diffuse in siti web.

È, quindi, evidente che la responsabilità penale di chi abbia trasmesso frasi diffamatorie, potrebbe sussistere solo alla luce dell'articolo 595, terzo comma, codice penale.

Non sono infatti ipotizzabili alla fattispecie in esame né i reati previsti dalla L. 547/93 che ha modificato il codice penale introducendo diverse ipotesi di reato, volte a reprimere i «crimini informatici», né l'articolo 30 della L. 223/ 1990 che detta norme in materia di diffamazione a mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive.

Tutto questo perché si deve ritenere non applicabili alla diffamazione a mezzo e-mail, entrambe le disposizioni considerate, rilevato che le comunicazioni inviate con la posta elettronica seguono un regime del tutto peculiare e non è quindi possibile estendere in via analogica norme dettate a difesa della riservatezza delle informazioni o a tutela della dignità e dell'onore delle persone.

Infatti, le norme contenute nell'articolo 13 L. 8 febbraio 1948 n. 47 si applicano, come discende dal combinato disposto dei commi 1 e 4 della predetta legge, con riferimento ai soggetti in essa specificatamente indicati.

Esattamente: il concessionario privato, il concessionario pubblico ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione.

La persona che concretamente commette la diffamazione è quindi esclusa dall'applicazione delle norme contenute nella legge 6 agosto 1990 n. 223 che richiama la legge 8 febbraio 1948 n. 47.

Partendo da questa considerazione e sul presupposto che la posta elettronica non può essere equiparata alla «posta stampata», nessuna responsabilità del gestore o del titolare della postazione di trasmissione della posta elettronica può sussistere.

Potrebbe sussistere una responsabilità del gestore solamente quando abbia posto in essere un apporto causale alla realizzazione dell'altrui condotta criminosa.

È anche da ritenere esclusa l'ammissibilità di un concorso omissivo colposo, da parte del gestore della posta online, per mancato controllo sul contenuto delle comunicazioni, astrattamente ipotizzabili in base al combinato disposto degli artt. 40 e 110 del codice penale.

Questo poiché non esiste...

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