DECRETO 30 luglio 2008 - Riconoscimento, alla sig.ra Gherardini Maria Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l''iscrizione all''albo degli psicologi e l''esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti» ;

Preso atto della sentenza del T.A.R. Lazio n. 1979/08 del 20 febbraio 2008, che annulla il decreto del direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia del 6 dicembre 2002;

Rilevato che il decreto annullato dal TAR Lazio disponeva, in via di autotutela, l'annullamento del precedente decreto del 1° febbraio 2000 con cui alla sig.ra Gherardini Maria Teresa, veniva riconosciuto il titolo professionale di psicologo conseguito in Gran Bretagna ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che detto annullamento veniva disposto a seguito della verifica della mancata rispondenza del titolo conseguito dalla sig.ra Gherardini rispetto alla normativa inglese di recepimento della direttiva 89/48/CEE, lo «Statutory Instrument» n. 824 del 1991, il cui allegato C contiene una lista delle professioni regolamentate nel Regno Unito ai fini della direttiva europea indicata, con l'elenco delle autorita' designate per tali professioni; che, in tale lista, la professione di «psicologo» viene designata con la qualifica «chartered psychologist», che indica un particolare grado di iscrizione alla British Psychological Society, mentre la sig.ra Gherardini risultava essere in possesso del solo titolo di «Graduate Member»;

Rilevato pertanto che la...

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