DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 277 - Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico

Coming into Force29 Ottobre 2003
Enactment Date08 Luglio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/10/14/003G0294/CONSOLIDATED/20031112
Published date14 Ottobre 2003
Official Gazette PublicationGU n.239 del 14-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 161
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5 e l'allegato B;

Vista la direttiva n. 2001/19/CE recante modifiche alle direttive n. 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali ed alle direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle attivita' produttive, per i beni e le attivita' culturali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115

  1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: "dello stesso livello di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "di livello di formazione equivalente";

b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

"Art. 2-bis (Formazione regolamentata). - 1. Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione:

direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e

consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un'universita' o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorita' designata a tal fine";

c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente e' in possesso di una formazione regolamentata";

d) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).";

e) all'articolo 7, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.";

f) all'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 12.";

g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.";

h) l'articolo 11, comma 1, e' modificato come segue:

1) alla lettera a) dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: " , fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d)";

2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:

"d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;";

3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

"e) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;"; i) all'articolo 16, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza.

4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita' e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.";

l) l'allegato A e' sostituito dall'allegato I del presente decreto legislativo.

Art 2.

Modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319

  1. Al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1.";

b) all'articolo 8, comma 1, lettera a), le parole: "articolo 1, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1, comma 3, lettera a)";

c) all'articolo 9 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.";

d) all'articolo 10 dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 14.";

e) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Disposizioni applicative misure compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 13, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 9 e 10.";

f) l'articolo 13 e' modificato come segue: 1) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

"d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria;";

2) alla lettera g) del comma 1 le parole: "della previdenza sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "delle politiche sociali.";

g) l'articolo 14, comma 4, lettera g), e' soppresso;

h) all'articolo 17, comma 2, lettera c), le parole: "di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in relazione" sono soppresse; i) dopo il comma 4 dell'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di origine o di provenienza.

4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di...

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