DECRETO 17 settembre 2008 - Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di Ovada» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 23 marzo 2006, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada», gia' tipologia della denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» ;

Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n 179 del 1° agosto 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

  1. La denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di Ovada» Superiore, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

  2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008.

  3. La tipologia «Dolcetto di Ovada» Superiore facente parte della denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

    Art. 2.

  4. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2008, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» DOCG.

  5. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

    Art. 3.

  6. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» superiore, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della DOCG in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT