La funzione legislativa

AutoreA. Moretti
Pagine153-164
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Capitolo 12
Nascita di
una legge
ordinaria
La funzione legislativa tra
Parlamento e Governo
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LA FUNZIONE LEGISLATIVA
12
Anche se tradizionalmente la funzione legislativa è la funzione istituzio-
nale del Parlamento, questi non ne è, nel nostro ordinamento, il titolare
esclusivo.
La funzione legislativa è infatti da questo condivisa con il Governo, titolare
del potere esecutivo, cui la stessa Costituzione attribuisce la facoltà di ema-
nare atti aventi forza di legge, e con le Regioni cui l’art. 117 Cost. attribuisce
una competenza legislativa di tipo concorrente rispetto a quella statale e, in
alcuni casi, esclusiva.
In questo capitolo affronteremo i modi dell’esercizio della funzione legi-
slativa del Parlamento e del Governo rinviando al Cap. 23 per quella delle
Regioni.
Al Parlamento, come sappiamo, spetta l’approvazione delle leggi ordinarie
dello Stato e delle leggi costituzionali o di revisione costituzionale.
Il Governo, oltre al potere di iniziativa legislativa (art. 71 Cost.), ha invece il
potere di emanare decreti legge e decreti delegati.
2La formazione delle leggi ordinarie
Ai sensi dell’art. 70 Cost. la funzione legislativa è esercitata collettiva-
mente dalle due Camere.
L’iter di formazione di una legge si articola in varie fasi:
1) iniziativa legislativa e presentazione del progetto di legge ad una delle
due Camere;
2) esame del progetto di legge da parte delle Commissioni parlamentari;
3) deliberazione e approvazione da parte delle Camere o delle Com-mis-
sioni in sede deliberante;
4) promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;
5) pubblicazione sulla Gazzetta Uff‌iciale.

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