Il Presidente della Repubblica

AutoreA. Moretti
Pagine181-188
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Capitolo 14
Elezione del
Capo dello
Stato
Il Presidente della Repubblica
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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
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Il Presidente della Repubblica è un organo monocratico il cui compito
fondamentale è garantire il rispetto del dettato costituzionale e rappresen-
tare l’unità nazionale. Egli è il Capo dello Stato (art. 87 Cost.).
Il suo ruolo, tradizionalmente, è def‌inito di imparzialità e garanzia, di
impulso, moderazione e controllo sul corretto funzionamento delle istitu-
zioni. Come tale, esso si rende particolarmente pregnante nei momenti di
frizione della vita politica ed istituzionale del Paese, allorché il Presidente
della Repubblica, nella sua posizione equidistante, è chiamato ad assumere
decisioni incisive, come risolvere le crisi di governo nominando il Presidente
del Consiglio o sciogliendo anticipatamente le Camere.
Il Presidente della Repubblica è eletto dalle Camere riunite in seduta co-
mune, integrate da 58 delegati regionali (tre per ogni Regione ad eccezione
della Valle d’Aosta che ne ha uno) in modo che sia assicurata la rappresen-
tanza delle minoranze. I delegati regionali sono eletti dai Consigli regionali
(art. 83 Cost.).
L’elezione avviene a scrutinio segreto e con una maggioranza qualif‌icata di
due terzi nei primi tre scrutini; dal quarto scrutinio in poi è suff‌iciente la
maggioranza assoluta.
Questo quorum così alto è richiesto per garantire l’elezione di un Presidente scelto
non solo dalla maggioranza governativa, bensì dall’intero Parlamento. Allo stesso
tempo dopo la terza votazione è stata prevista una maggioranza più contenuta per
evitare che il prolungarsi delle operazioni di voto crei problemi di credibilità dell’im-
magine di colui che assumerà la carica.
Il voto è inoltre segreto per permettere ai parlamentari di svincolarsi dalle indicazioni
di partito e votare liberamente il Presidente della Repubblica.
Ai sensi dell’art. 84 Cost. possono concorrere alla carica presidenziale tutti i
cittadini che abbiano compiuto 50 anni e che godano dei diritti civili e po-
litici. L’uff‌icio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.

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