La Corte costituzionale

AutoreA. Moretti
Pagine189-201
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Capitolo 15
Competenze
della Corte
Un giudice a garanzia della
Costituzione
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LA CORTE COSTITUZIONALE
15
La Costituzione italiana è una costituzione rigida, non può cioè essere mo-
dif‌icata da una legge ordinaria o da un atto avente forza di legge. Ma questo
principio resterebbe puramente teorico se non ci fosse chi garantisce che nel
nostro ordinamento non siano introdotte norme di rango ordinario in con-
trasto con i principi e le norme costituzionali.
Chiamato a valutare se sia stata disattesa o violata la Costituzione è un par-
ticolare organo giurisdizionale: la Corte costituzionale.
Così come prescrive l’art. 134 Cost. e la legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1 (Note integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzio-
nale), la Corte costituzionale giudica:
- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni;
- sui conf‌litti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato
e le Regioni, e tra le Regioni;
- sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma
della Costituzione.
Il controllo di legittimità costituzionale spetta, dunque, alla Corte co-
stituzionale che ha il compito di eventualmente annullare la norma inco-
stituzionale quando in tal senso sollecitata dal Governo, dalle Regioni (vedi
par. 4) o dal Giudice (vedi par. 5) tutte le volte in cui per risolvere una con-
troversia sia necessario applicare una legge che egli ritiene contraria alla
Costituzione.
Esiste inoltre un controllo diffuso da parte di tutti i giudici sui regolamen-
ti e gli altri atti amministrativi che possono essere annullati o disapplicati
qualora siano in contrasto con la Carta costituzionale.
Nel nostro ordinamento si è quindi preferita l’adozione di un sistema di controllo
della legittimità costituzionale delle leggi, accentrato ossia aff‌idato ad un unico or-
gano giudicante appositamente istituito. In altri Paesi invece si è preferito un control-

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