DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. 34 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Principi generali

  1. La regione, nell'ambito della potesta' legislativa ad essa attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha facolta' di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

  2. In conformita' alle disposizioni legislative di cui al comma 1, la regione esercita le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali di propria pertinenza e coopera con lo Stato al fine di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle funzioni amministrative di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e dei beni culturali di pertinenza statale presenti nel territorio regionale.

  3. Ferme restando le funzioni amministrative ad essa gia' spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri e le facolta' attribuiti alle regioni ordinarie con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o con altri provvedimenti legislativi.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

    - Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.

    1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del

    1. febbraio 1963, e' il seguente:

    Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal

    Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel

    Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.

    .

    Note all'art. 1:

    - Il decreto del Presidente della Repubblica

    25 novembre 1975, n. 902 e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 57 del 3 marzo 1976.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio

    1987, n. 469 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268

    del 16 novembre 1987.

    - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10

    della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 45, supplemento ordinario del

    24 febbraio 2004).

    Art. 2. Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia

  4. E' istituito il Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, composto da tre dirigenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali, rispettivamente in rappresentanza della Direzione regionale, della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, e da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale, in rappresentanza delle strutture competenti in materia di beni culturali, di beni paesaggistici e di risorse economiche e finanziarie. Quando si tratta di questioni afferenti a beni culturali dello Stato non in consegna all'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali e, in ogni caso, quando si tratti del conferimento di cui al comma 3, il Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, nonche' da un ulteriore dirigente dell'Amministrazione regionale. La presidenza del Comitato spetta ad uno dei rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e la Vicepresidenza ad uno di quelli dell'Amministrazione regionale.

  5. Il Comitato e' sede per il collegamento informativo e conoscitivo in ordine alle attivita' di comune interesse in materia di promozione e sostegno della catalogazione e della conservazione dei beni culturali e della migliore utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi.

  6. Al Comitato e' attribuita, altresi', la facolta' di stipulare accordi per definire...

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