DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 469 - Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia

Coming into Force01 Dicembre 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/11/16/087U0469/ORIGINAL
Enactment Date15 Gennaio 1987
Published date16 Novembre 1987
Official Gazette PublicationGU n.268 del 16-11-1987
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Abbreviazioni 1. Nel presente decreto sono adottate le seguenti abbreviazioni:

  1. per indicare la regione Friuli-Venezia Giulia, le parole "regione Fr.-V.G.";

  2. per indicare lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole "statuto speciale";

  3. per indicare il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le parole "D.P.R. n. 616".

Art 2.

Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea

  1. Le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 616 si applicano anche nei confronti della regione Fr.-V.G., per ciascuna delle materie di sua competenza.

  2. La regione Fr.-V.G. partecipa alla ripartizione dei fondi destinati dallo Stato all'attuazione delle direttive comunitarie.

Art 3.

Attivita' all'estero

  1. La regione Fr.-V.G., sulla base di programmi generali, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti, puo' svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di sua competenza.

  2. Delle singole iniziative, che la Regione assume in attuazione dei suddetti programmi, e' data tempestiva notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art 4.

Materie di competenza primaria - Intervento del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri

  1. Fra le questioni contemplate nell'art. 44 dello statuto speciale si considerano comprese, relativamente alle materie attribuite alla competenza primaria della regione Fr.-V.G.:

    1. la determinazione, per il Friuli-Venezia Giulia, degli obiettivi della programmazione economica nazionale ed, in genere, ogni questione che, incidendo sul territorio regionale, interessi particolarmente la regione Fr.-V.G.;

    2. le determinazioni concernenti i disegni di legge nelle suddette materie, nonche' gli atti di indirizzo e coordinamento;

    3. le determinazioni concernenti i rapporti internazionali, per la parte che si riferisca espressamente al territorio regionale.

  2. Il presidente della giunta regionale interviene, per essere sentito, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o per delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorche' le questioni stesse interessino particolarmente la regione Fr.-V.G.

Art 5.

Attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali

  1. Fermo quanto disposto dagli articoli 8 e 59 dello statuto, nelle materie di competenza primaria la regione Fr.-V.G., con proprie leggi, determina ed attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative. Allo stesso modo si provvede per l'attribuzione agli enti locali di funzioni amministrative, pertinenti a materie di competenza secondaria, se tali funzioni siano comprese fra quelle gia' trasferite dallo Stato alla regione.

  2. La legge regionale appresta i necessari adeguamenti normativi nell'ordinamento degli enti, cui le funzioni sono attribuite, ed ogni altra previsione rivolta a renderne possibile l'esercizio.

Art 6.

Definizione delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza della regione Fr.-V.G.

  1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel D.P.R. n. 616 per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative riguardanti le corrispondenti materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

  2. Agli effetti del comma 1, la materia della beneficenza pubblica si considera contenuta nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui e' fatta menzione negli articoli 5 e 6 dello statuto speciale.

  3. Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione Fr.-V.G. con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal D.P.R. n. 616.

Art 7.

Attribuzione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori funzioni amministrative

  1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art...

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