Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da universita' e da organizzazioni non governative.

in vigore dal: 4- 5-1999 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 1 e' inserito il seguente

    "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di universita' e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi".

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 13 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3391)

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 30 giugno 1998.

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 14 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1 , 5 e 7 .

    Esaminato dalla 3 commissione il 29 luglio 1998; 16 settembre 1998 e approvato il 24 settembre 1998.

    Camera dei deputati (atto n. 5274)

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, V e VII.

    Esaminato dalla III commissione il 10 novembre 1998; 9 dicembre 1998 e 14 gennaio 1999.

    Relazione scritta annunciata il 7 aprile 1999 (atti n.

    5274/ A - relatore on. Pezzoni).

    Esaminato in aula e approvato l'8 aprile 1999.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1

    - Il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 79/1997 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, e' il seguente

    "Art. 5 (Disposizioni varie di contenimento). - 1. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.

    1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di universita' e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per...

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