DECRETO 8 gennaio 2007 - Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettivita' alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO PER LE RIFORME

E LE INNOVAZIONI

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'.» ed in particolare l'art. 14-quater inserito dall'art. 19, comma 1, della legge 6 febbraio 2006, n. 38;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettivita' alla rete Internet;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

  1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettivita' alla rete Internet devono utilizzare al fine di impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38.

  2. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. fornitore di connettivita' alla rete Internet: ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti di comunicazione elettronica o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi di comunicazione elettronica;

    2. Centro: Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38;

    3. sito: spazio virtuale su rete Internet raggiungibile con diversi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT