LEGGE 3 agosto 1998, n. 269 - Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'

Coming into Force11 Agosto 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/08/10/098G0337/CONSOLIDATED/20180712
Published date10 Agosto 1998
Enactment Date03 Agosto 1998
Official Gazette PublicationGU n.185 del 10-08-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Modifiche al codice penale)

  1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art 2.

(Prostituzione minorile) 1. Dopo l'articolo 600 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto ". 2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e' inserito il seguente: "Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio. 2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato di origine o di appartenenza".

Art 3.

(Pornografia minorile) 1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".

Art 4.

(Detenzione di materiale pornografico) 1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".

Art 5.

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) 1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".

Art 6.

(Circostanze aggravanti ed attenuanti) 1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e' commesso in danno di minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e' ridotta da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta'".

Art 7.

(Pene accessorie) 1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies e' sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".

Art 8.

(Tutela delle generalita' e dell'immagine del minore) 1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: "609-bis " sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 -quater, 600-quinquies,".

Art 9.

(Tratta di minori) 1. All'articolo 601 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni".

Art 10.

(Fatto commesso all'estero) 1. L'articolo 604 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresi quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ".

Art 11.

(Arresto obbligatorio in flagranza) 1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".

Art 12.

(Intercettazioni) 1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: "f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale".

Art 13.

(Disposizioni processuali) 1. Nell'articolo...

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