LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet

Coming into Force02 Marzo 2006
Enactment Date06 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/02/15/006G0057/ORIGINAL
Published date15 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.38 del 15-02-2006
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:

"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".

Art 2.
  1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il primo comma e' sostituito dal seguente:

    "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228";

  2. al terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la seguente: ", diffonde";

    c)il quarto comma e' sostituito dal seguente:

    "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164";

  3. dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:

    "Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'".

Art 3.
  1. L'articolo 600-quater del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 600-quater. - (Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'".

Art 4.
  1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 600-quater. I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualita' di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Art 5.
  1. All'articolo 600-septies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

Art 6.
  1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza"; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni".

Art 7.
  1. All'articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "diciotto"; b) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza".

Art 8.
  1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'alinea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le seguenti: "o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale";

  2. al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza aggravante";

  3. e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

Art 9.
  1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole: "600-ter, 600-quater" sono sostituite dalle seguenti: "600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui...

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