DELIBERA 11 aprile 2013 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi sulla istituzione, derivante da fusione, dei nuovi Comuni di Isola d'Elba, Figline e Incisa Valdarno, Fabbriche di Vergemoli e Castelfranco Piandisco', indetti per i giorni 21 e 22 aprile 2013. (Delibera n. 261/13/CONS). (13A03395)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio dell'11 aprile 2013;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-quater della legge n. 28/00;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 315/12/CONS del 25 luglio 2012, recante «Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali dell'Autorita' e integrazione al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012;

Visto l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 77, comma 2, dello statuto della Regione Toscana sui referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni;

Vista la legge regionale della Toscana n. 62 del 23 novembre 2007, recante «Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto» e successive modifiche;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3, recante «Disposizioni urgenti in materia di svolgimento dei referendum...

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