PROVVEDIMENTO 14 Giugno 2007 - Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarieta' sociale, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i...

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali";

Visto in particolare l'art. 9, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Visto l'art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente un piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", ed in particolare gli articoli 99-108 concernenti le finalita' e l'ordinamento della scuola materna;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista le legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2005, n. 59 concernente la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 23 dicembre 2003, n. 370;

Vista la legge 12 luglio 2006, n. 228, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione";

Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2006 del Ministro della pubblica istruzione, emanata il 25 luglio 2006, con particolare riferimento all'obiettivo A4: "Porre in essere gli interventi volti ad assicurare la graduale generalizzazione della scuola dell'infanzia per corrispondere alle diffuse richieste delle famiglie, riducendo o eliminando il fenomeno delle liste di attesa e potenziando, con i Ministeri e con le amministrazioni locali competenti, le risorse professionali e strutturali esistenti";

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria per l'anno 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 630, concernente l'attivazione di "Progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi di eta', anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di eta", ed il comma 1259, concernente la promozione da parte del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti e le pari opportunita', di una intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido;

Considerata l'opportunita' di coordinare gli interventi previsti dalla legge finanziaria, anche anticipando in parte i contenuti della intesa relativa al piano straordinario di intervento delle regioni mediante la sperimentazione di un servizio socio educativo, che consente nell'immediato di rispondere in parte alle pressanti richieste delle famiglie, verificando anche l'adeguatezza del livello di una possibile nuova tipologia di servizio;

Premesso:

- che l'Italia vanta un elevato livello qualitativo dei servizi socio-educativi per la prima e seconda infanzia, caratterizzati dall'asilo nido per il segmento 0-3...

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