DECRETO-LEGGE 12 maggio 2006, n. 173 - Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare

Coming into Force13 Maggio 2006
Enactment Date12 Maggio 2006
Published date13 Maggio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/05/13/006G0197/CONSOLIDATED/20160419
Official Gazette PublicationGU n.110 del 13-05-2006
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, al fine di consentire la compiuta definizione degli adempimenti istruttori in corso, rivelatisi particolarmente complessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. I termini per l'emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006 sono prorogati al 31 luglio 2006.

Art 1.

(Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali)

1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "15 maggio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Proroga di termini in materia di previdenza agricola)

((1. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2006".

  1. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 e' sostituito dal seguente: "16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006".

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Art 1 ter.

Art. 1-ter (Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attivita' cinematografiche)

1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2006".

Art 1 quater.

Art. 1-quater (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo)

1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre...

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